Art. 10.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio
di amministrazione, sentito il consiglio accademico, e' formato da
tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra
esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel
campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati
agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attivita'
didattica e scientifica e del funzionamento complessivo
dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei
costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attivita' e sul
funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali
determinati dal Comitato per la valutazione del sistema
universitario, sentito il CNAM; la relazione e' trasmessa al
Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di
riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi
finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le
opinioni degli studenti sulle attivita' didattiche, dandone conto
nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia
operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni
necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza.