Art. 10. 
                        Nucleo di valutazione 
 
  1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del  consiglio
di amministrazione, sentito il consiglio accademico,  e'  formato  da
tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra
esperti esterni, anche stranieri, di  comprovata  qualificazione  nel
campo della valutazione. 
  2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza  dei  risultati
agli obiettivi. In particolare: 
    a)  ha  compiti  di  valutazione  dei  risultati   dell'attivita'
didattica   e   scientifica   e   del    funzionamento    complessivo
dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei
costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; 
    b)  redige  una  relazione  annuale   sulle   attivita'   e   sul
funzionamento  dell'istituzione  sulla  base  di   criteri   generali
determinati   dal   Comitato   per   la   valutazione   del   sistema
universitario,  sentito  il  CNAM;  la  relazione  e'  trasmessa   al
Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il  quadro  di
riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero  di  contributi
finanziari; 
    c)  acquisisce  periodicamente,  mantenendone   l'anonimato,   le
opinioni degli studenti sulle  attivita'  didattiche,  dandone  conto
nella relazione annuale di cui alla lettera b). 
  3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di  valutazione  l'autonomia
operativa, il  diritto  di  accesso  ai  dati  ed  alle  informazioni
necessarie, nonche' la pubblicita' e la  diffusione  degli  atti  nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza.