Art. 12.
La Consulta degli studenti
1. La consulta degli studenti e' composta da studenti eletti in
numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque
per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a
millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici
per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre
della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad
esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la
consulta puo' indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio
accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare
riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli
studenti.
2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo
svolgimento delle funzioni della consulta.
3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le
finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) il
direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi
del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.