Art. 12.
                     La Consulta degli studenti
  1.  La  consulta  degli  studenti e' composta da studenti eletti in
numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque
per  gli  istituti  fino  a  mille,  di sette per gli istituti fino a
millecinquecento,  di nove per gli istituti fino a duemila, di undici
per  gli  istituti  con  oltre  duemila studenti. Fanno parte inoltre
della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad
esprimere  i  pareri  previsti  dallo  statuto  e dai regolamenti, la
consulta puo' indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio
accademico   ed  al  consiglio  di  amministrazione  con  particolare
riferimento  all'organizzazione  didattica  e  dei  servizi  per  gli
studenti.
  2.  Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo
svolgimento delle funzioni della consulta.
  3.  In  sede  di  prima  applicazione  e,  ove  necessario,  per le
finalita'  di  cui  all'articolo  14, comma 2, lettere a), b) e c) il
direttore  provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi
del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.