Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi necessari delle istituzioni:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il consiglio accademico;
e) il collegio del revisori;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei professori;
h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio
dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati
consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi
spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.