Art. 4.
                             O r g a n i
  1. Sono organi necessari delle istituzioni:
    a) il presidente;
    b) il direttore;
    c) il consiglio di amministrazione;
    d) il consiglio accademico;
    e) il collegio del revisori;
    f) il nucleo di valutazione;
    g) il collegio dei professori;
    h) la consulta degli studenti.
  2.  Gli  organi  di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio
dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati
consecutivamente una sola volta.
  3.   Con   decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi
spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.