Art. 5
                             Presidente

  1.  Il  presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo
quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  1.  Convoca e presiede il
consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
  2.  Il  presidente  e'  nominato  dal  Ministro  sulla  base di una
designazione  effettuata  dal consiglio accademico entro una terna di
soggetti  di alta qualificazione manageriale e professionale proposta
dallo stesso Ministro.
  3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma
2  entro  il  termine  di trenta giorni, decorso il quale il Ministro
procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.