Art. 5
Presidente
1. Il presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il
consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente e' nominato dal Ministro sulla base di una
designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di
soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta
dallo stesso Ministro.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma
2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro
procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.