Art. 6.
Direttore
1. Il direttore e' responsabile dell'andamento didattico,
scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza
legale in ordine alle collaborazioni e alle attivita' per conto terzi
che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la
produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
2. Il direttore e' eletto dai docenti dell'istituzione, nonche'
dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti
accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in
possesso di particolari requisiti di comprovata professionalita'
stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione
del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto,
con riferimento all'esperienza professionale e di direzione,
acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi
degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma
5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro,
acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
4. Il direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei confronti
del personale docente e degli studenti.
5. Il direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli obblighi
didattici.
6. Al direttore e' attribuita un'indennita' di direzione a carico
del bilancio dell'istituzione.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli
attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da
quelle in cui abbiano la sede di titolarita' e che optino per
l'elezione nella sede di servizio.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 212, comma 3, 220,
comma 5, 228 comma 7 e 241 comma 5 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislativevigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 212. - 1. - 2. (Omissis).
3. L'incarico puo' essere conferito, in via
eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per
insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare
perizia nella sua arte.».
«Art. 220. - 1. - 4. (Omissis).
5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire
senza concorso il posto di direttore a persona che, per
opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in
meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il
Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la persona
cosi' nominata.».
«Art. 228. - 1. - 6. (Omissis).
7. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire
senza concorso il posto di direttore a persona che, per
opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in
meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il
Ministro puo' esonerare dal periodo di prova la persona
cosi' nominata.».
«Art. 241. - 1. - 4. (Omissis).
5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire
senza concorso i posti di direttore a persone che, per
opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in
meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il
Ministro puo' esonerare dal periodo di prova il personale
cosi' nominato.».