Art. 6.
                              Direttore
  1.   Il   direttore   e'   responsabile  dell'andamento  didattico,
scientifico  ed  artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza
legale in ordine alle collaborazioni e alle attivita' per conto terzi
che  riguardano  la  didattica,  la  ricerca, le sperimentazioni e la
produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
  2.  Il  direttore  e'  eletto dai docenti dell'istituzione, nonche'
dagli  assistenti,  dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti
accompagnatori,  tra  i  docenti,  anche  di  altre  istituzioni,  in
possesso  di  particolari  requisiti  di  comprovata professionalita'
stabiliti  con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
a),  della  legge.  In sede di prima applicazione e fino all'adozione
del  predetto  regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto,
con   riferimento   all'esperienza   professionale  e  di  direzione,
acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
  3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi
degli  articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma
5,  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297, il Ministro,
acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
  4.  Il direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei confronti
del personale docente e degli studenti.
  5.  Il  direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli obblighi
didattici.
  6.  Al  direttore e' attribuita un'indennita' di direzione a carico
del bilancio dell'istituzione.
  7.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2 si applicano anche agli
attuali  docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da
quelle  in  cui  abbiano  la  sede  di  titolarita'  e che optino per
l'elezione nella sede di servizio.
 
          Note all'art. 6:
              - Si riporta il testo degli articoli 212, comma 3, 220,
          comma  5, 228 comma 7 e 241 comma 5 del decreto legislativo
          16 aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislativevigenti  in materia di istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado):
              «Art. 212. - 1. - 2. (Omissis).
              3.   L'incarico   puo'   essere   conferito,   in   via
          eccezionale,  anche a persona che, per opere compiute o per
          insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare
          perizia nella sua arte.».
              «Art. 220. - 1. - 4. (Omissis).
              5.  Il  Ministro  puo',  in  via eccezionale, conferire
          senza  concorso  il  posto  di direttore a persona che, per
          opere  compiute  o  per  insegnamenti  dati,  sia venuta in
          meritata  fama  di  singolare  perizia  nella  sua arte. Il
          Ministro  puo'  esonerare  dal  periodo di prova la persona
          cosi' nominata.».
              «Art. 228. - 1. - 6. (Omissis).
              7.  Il  Ministro  puo',  in  via eccezionale, conferire
          senza  concorso  il  posto  di direttore a persona che, per
          opere  compiute  o  per  insegnamenti  dati,  sia venuta in
          meritata  fama  di  singolare  perizia  nella  sua arte. Il
          Ministro  puo'  esonerare  dal  periodo di prova la persona
          cosi' nominata.».
              «Art. 241. - 1. - 4. (Omissis).
              5.  Il  Ministro  puo',  in  via eccezionale, conferire
          senza  concorso  i  posti  di  direttore a persone che, per
          opere  compiute  o  per  insegnamenti dati, siano venuti in
          meritata  fama  di  singolare  perizia  nella loro arte. Il
          Ministro  puo'  esonerare dal periodo di prova il personale
          cosi' nominato.».