Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque
componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal
consiglio accademico;
d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto
fra personalita' del mondo dell'arte e della cultura, del sistema
produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e
privati.
3. Il consiglio di amministrazione e' integrato di ulteriori
componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su
designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni
culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i
predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento
dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con
decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3,
nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono
in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore
amministrativo con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di
intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della
produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli
obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le
iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie
dell'istituzione. In particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i
regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione
economica dell'istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e
il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilita' di bilancio, e su
proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente
per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non
docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze
didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di
indirizzo determinato dal consiglio accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6,
lettera d), e' approvata dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica.
8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di
parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.