Art. 7. 
                    Consiglio di amministrazione 
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'   composto   da   cinque
componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
  2. Fanno parte del consiglio di amministrazione: 
    a) il presidente; 
    b) il direttore; 
    c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal
consiglio accademico; 
    d) uno studente designato dalla consulta degli studenti; 
    e) un esperto di amministrazione, nominato dal  Ministro,  scelto
fra personalita' del mondo dell'arte e  della  cultura,  del  sistema
produttivo e sociale, delle  professioni  e  degli  enti  pubblici  e
privati. 
  3. Il  consiglio  di  amministrazione  e'  integrato  di  ulteriori
componenti, fino ad in massimo  di  due,  nominati  dal  Ministro  su
designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni
culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private,  qualora  i
predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al  funzionamento
dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita  con
decreto del Ministro. 
  4. I consiglieri di cui al comma 2,  lettera  e),  e  al  comma  3,
nominati successivamente alla costituzione del  consiglio,  rimangono
in carica fino alla scadenza dell'intero organo. 
  5.  Al  consiglio  di  amministrazione   partecipa   il   direttore
amministrativo con voto consultivo. 
  6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione  delle  linee  di
intervento  e  sviluppo  della  didattica,  della  ricerca  e   della
produzione  definite  dal  consiglio   accademico,   stabilisce   gli
obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove  le
iniziative   volte   a   potenziare    le    dotazioni    finanziarie
dell'istituzione. In particolare: 
    a) delibera, sentito il consiglio accademico,  lo  statuto  ed  i
regolamenti di gestione ed organizzazione; 
    b) definisce,  in  attuazione  del  piano  di  indirizzo  di  cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione
economica dell'istituzione; 
    c) approva il bilancio di previsione, le relative  variazioni,  e
il rendiconto consuntivo; 
    d) definisce, nei limiti della disponibilita' di bilancio,  e  su
proposta del consiglio accademico, l'organico del  personale  docente
per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del  personale  non
docente; 
    e) vigila sulla conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze
didattiche,  scientifiche  e  di  ricerca  derivanti  dal  piano   di
indirizzo determinato dal consiglio accademico. 
  7. La definizione dell'organico del personale di cui  al  comma  6,
lettera   d),   e'   approvata   dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica. 
  8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di
parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.