Art. 8.
                        Consiglio accademico
  1.  Il  consiglio  accademico  e'  composto da un numero dispari di
componenti,   fino  ad  un  massimo  di  tredici,  in  rapporto  alle
dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
  2.  Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo
presiede:
    a)   docenti   dell'istituzione,  in  possesso  di  requisiti  di
comprovata professionalita' stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo
docente;
    b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
  3. Il consiglio accademico:
    a)  determina  il  piano  di  indirizzo e la programmazione delle
attivita'  didattiche,  scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto
conto   delle   disponibilita'  di  bilancio  relative  all'esercizio
finanziario di riferimento;
    b)  assicura  il  monitoraggio ed il controllo delle attivita' di
cui alla lettera a);
    c)   definisce  le  linee  di  intervento  e  di  sviluppo  della
didattica, della ricerca e della produzione;
    d)  delibera,  in  conformita'  ai  criteri  generali fissati dal
regolamento  di  cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge,
il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la
consulta degli studenti;
    e)  esercita  le  competenze relative al reclutamento dei docenti
previste  dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e),
della legge;
    f)  esercita  ogni altra funzione non espressamente demandata dal
presente regolamento al consiglio di amministrazione.