Art. 8.
Consiglio accademico
1. Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di
componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle
dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo
presiede:
a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di
comprovata professionalita' stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo
docente;
b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il consiglio accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle
attivita' didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto
conto delle disponibilita' di bilancio relative all'esercizio
finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attivita' di
cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della
didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in conformita' ai criteri generali fissati dal
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge,
il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la
consulta degli studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti
previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e),
della legge;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal
presente regolamento al consiglio di amministrazione.