Art. 9.
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del
presidente, e' composto da tre membri, di cui uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due
designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei
revisori vigila sulla legittimita', regolarita' e correttezza
dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le
disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
concerne: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2. - 1. Al controlli di regolarita'
amministrativa e contabile provvedono gli organi
appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei
diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri del collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.».