Art. 9.
                        Collegio dei revisori
  1.  Il  collegio  dei  revisori,  costituito  con provvedimento del
presidente,  e'  composto  da  tre  membri,  di cui uno designato dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che  lo  presiede, e due
designati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca;  i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui
al  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88; il collegio dei
revisori   vigila   sulla  legittimita',  regolarita'  e  correttezza
dell'azione   amministrativa;  espleta  i  controlli  di  regolarita'
amministrativa   e  contabile  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286;  ad  esso  si  applicano  le
disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88,
          concerne:   «Attuazione   della  direttiva  n.  84/253/CEE,
          relativa  all'abilitazione  delle  persone  incaricate  del
          controllo di legge dei documenti contabili».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo    30 luglio   1999,   n.   286   (Riordino   e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni pubbliche, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.   2.   -   1.   Al   controlli   di   regolarita'
          amministrativa    e   contabile   provvedono   gli   organi
          appositamente   previsti  dalle  disposizioni  vigenti  nei
          diversi  comparti  della  pubblica  amministrazione,  e, in
          particolare,  gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
          ragioneria,  nonche'  i  servizi  ispettivi,  ivi  compresi
          quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  e,  nell'ambito delle competenze stabilite
          dalla  vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
          della   Ragioneria   generale  dello  Stato  e  quelli  con
          competenze di carattere generale.
              2.   Le   verifiche  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  devono  rispettare,  in  quanto applicabili alla
          pubblica   amministrazione,   i   principi  generali  della
          revisione  aziendale  asseverati  dagli  ordini  e  collegi
          professionali operanti nel settore.
              3.   Il   controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  non  comprende  verifiche  da effettuarsi in via
          preventiva  se  non  nei  casi espressamente previsti dalla
          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
          le   definitive   determinazioni  in  ordine  all'efficacia
          dell'atto    sono   adottate   dall'organo   amministrativo
          responsabile.
              4.  I  membri  del  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici  sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
          tra  gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili.  Le
          amministrazioni   pubbliche,   ove   occorra,  ricorrono  a
          soggetti  esterni  specializzati  nella  certificazione dei
          bilanci.».