Art. 8
   Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto
         dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
  1.  Per  garantire  la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente, il
deposito   temporaneo,   la  movimentazione  interna  alla  struttura
sanitaria,  il  deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti   sanitari  pericolosi  a  rischio  infettivo  devono  essere
effettuati   utilizzando   apposito   imballaggio  a  perdere,  anche
flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo»  e  il  simbolo  del  rischio biologico o, se si tratta di
rifiuti  taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere,
resistente   alla  puntura,  recante  la  scritta  «Rifiuti  sanitari
pericolosi  a  rischio  infettivo  taglienti  e  pungenti», contenuti
entrambi   nel  secondo  imballaggio  rigido  esterno,  eventualmente
riutilizzabile  previa  idonea  disinfezione  ad  ogni  ciclo  d'uso,
recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
  2.   Gli  imballaggi  esterni  di  cui  al  comma  1  devono  avere
caratteristiche   adeguate   per   resistere   agli   urti   ed  alle
sollecitazioni  provocate durante la loro movimentazione e trasporto,
e  devono  essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli
imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
  3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
    a) il  deposito  temporaneo  di  rifiuti  sanitari  pericolosi  a
rischio  infettivo  deve  essere effettuato in condizioni tali da non
causare  alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere
una  durata  massima  di cinque giorni dal momento della chiusura del
contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto
la  responsabilita'  del  produttore, tale termine e' esteso a trenta
giorni  per  quantitativi  inferiori a 200 litri. La registrazione di
cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
    b) le  operazioni  di  deposito preliminare, raccolta e trasporto
dei   rifiuti   sanitari   pericolosi  a  rischio  infettivo  restano
sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
    c) per  i  rifiuti  pericolosi a rischio infettivo destinati agli
impianti  di  incenerimento  l'intera  fase  di trasporto deve essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;
    d) il  deposito  preliminare  dei  medesimi  non  deve, di norma,
superare  i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare
viene,  comunque,  fissata  nel  provvedimento di autorizzazione, che
puo' prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Il  comma  1 dell'art. 12 del decreto legislativo n.
          22/1997, e' riportato nelle note all'art. 7.