Art. 5 
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni 
 
  1. La Cassa depositi e prestiti  e'  trasformata  in  societa'  per
azioni con la denominazione di "Cassa depositi  e  prestiti  societa'
per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma  3.
La CDP S.p.A. , salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  subentra  nei
rapporti attivi e  passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
anteriori alla trasformazione. 
  2. Le azioni della CDP  S.p.A.  sono  attribuite  allo  Stato,  che
esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300;  non  si
applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del  codice  civile.  Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  17  maggio
1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o  privati  possono  detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A. 
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati: 
    a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi
e prestiti anteriori  alla  trasformazione  che  sono  trasferite  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  quelle  assegnate  alla
gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8; 
    b) i beni e  le  partecipazioni  societarie  dello  Stato,  anche
indirette, che sono trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e  assegnate  alla
gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga  alla  normativa
vigente. I relativi  valori  di  trasferimento  e  di  iscrizione  in
bilancio sono determinati sulla scorta  della  relazione  giurata  di
stima prodotta da uno  o  piu'  soggetti  di  adeguata  esperienza  e
qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in  deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice  civile  ed  all'articolo  24
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi  decreti
ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori  trasferimenti   e
conferimenti; 
    c) gli impegni accessori assunti  dallo  Stato;  d)  il  capitale
sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore  al  fondo
di dotazione della Cassa depositi e prestiti  risultante  dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato. 
  4. Con il decreto di cui  al  comma  3  e'  altresi'  approvato  lo
statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti  del  consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale per il primo  periodo  di
durata in  carica.  Per  tale  primo  periodo  restano  in  carica  i
componenti del collegio dei revisori incaricati ai sensi  e  per  gli
effetti  dell'articolo  10  della  legge  13  maggio  1983,  197.  Le
successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e  le  nomine  dei
componenti  degli  organi  sociali  per  i  successivi  periodi  sono
deliberate a norma del codice civile. 
  5. Il primo esercizio sociale della CDP  S.p.A.  si  chiude  al  31
dicembre 2004. 
  6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del  Titolo  V  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.  385,  previste  per  gli
intermediari iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della  gestione
separata di cui al comma 8. 
  7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
    a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi  rimborsabili  sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti  attraverso  Poste
italiane S.p.A. o societa' d essa controllate,  e  fondi  provenienti
dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, che possono essere assistiti  dalla  garanzia
dello Stato; 
    b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati  alla
fornitura di servizi pubblici ed alle  bonifiche,  utilizzando  fondi
provenienti   dall'emissione   di    titoli,    dall'assunzione    di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello
Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. 
  8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le  attivita',
strumentali,  connesse  e  accessorie;  per  l'attuazione  di  quanto
previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un  sistema
separato ai soli fini contabili ed  organizzativi,  la  cui  gestione
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni  e
le attivita'  ad  essa  strumentali,  connesse  e  accessorie,  e  le
attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui
al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di  cui  al  comma  3
puo' prevedere forme  di  razionalizzazione  e  concentrazione  delle
partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data  di
trasformazione in societa' per azioni. 
  9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta  il  potere  di
indirizzo della gestione separata di cui al comma 8.  E'  confermata,
per la  gestione  separata,  la  Commissione  di  vigilanza  prevista
dall'articolo  3  del  regio  decreto  2  gennaio  1913,  n.  453,  e
successive modificazioni. 
  10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8
il consiglio di amministrazione della CDP  S.p.A.  e'  integrato  dai
membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c),  d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983,  n.
197. 
  11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al  comma  8  il
Ministro dell'economia e delle finanze determina con  propri  decreti
di natura non regolamentare: 
    a) i criteri per la  definizione  delle  condizioni  generali  ed
economiche dei libretti di risparmio postale,  dei  buoni  fruttiferi
postali, dei titoli,  dei  finanziamenti  e  delle  altre  operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; 
    b) i criteri per la  definizione  delle  condizioni  generali  ed
economiche   degli   impieghi,   nel   rispetto   dei   principi   di
accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione  e  non
discriminazione; 
    c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',  contratti  e
comunicazioni periodiche; 
    d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai  sensi
del comma 3. 
  12. Sino all'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  11  la  CDP
S.p.A.  continua  a  svolgere  le  funzioni  oggetto  della  gestione
separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla  data
di trasformazione della Cassa depositi e  prestiti  in  societa'  per
azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla data di entrata in  vigore  dei  decreti  di  cui  al  comma  11
continuano ad essere regolati  dai  provvedimenti  adottati  e  dalle
norme legislative e regolamentari  vigenti  in  data  anteriore.  Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma  11  continua  ad
applicarsi  la  normativa   vigente   in   quanto   compatibile.   Le
attribuzioni  del  consiglio  di  amministrazione  e  del   direttore
generale   della   Cassa   depositi   e   prestiti   anteriori   alla
trasformazione sono esercitate,  rispettivamente,  dal  consiglio  di
amministrazione e, se previsto,  dall'amministratore  delegato  della
CDP S.p.A. 
  13. All'attivita' di impiego della  gestione  separata  di  cui  al
comma 8 continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  piu'  favorevoli
previste  per  la  Cassa   depositi   e   prestiti   anteriori   alla
trasformazione, inclusa la  disposizione  di  cui  all'articolo  204,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  14. La gestione separata di cui al comma 8  subentra  nei  rapporti
attivi e passivi e conserva  i  diritti  e  gli  obblighi  sorti  per
effetto della  cartolarizzazione  dei  crediti  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 
  15.  La  gestione  separata  di  cui  al  comma  8  puo'  avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  43  del  testo
unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,  e
successive modificazioni. 
  16. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di
apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente
al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla
CDP S.p.A. 
  17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla  CDP  S.p.A.
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. 
  18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e  rapporti  giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e di altri soggetti finanziatori. A tal fine  la  CDP  S.p.A.  adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti  giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi  attribuiti  e  delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e  sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e'  depositata  e
iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data  di
deposito  della  deliberazione  i  beni  e   i   rapporti   giuridici
individuati sono  destinati  esclusivamente  al  soddisfacimento  dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata  e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP S.p.A. e  dagli  altri  patrimoni  destinati.  Fino  al  completo
soddisfacimento  dei  diritti  dei  soggetti  a  cui   vantaggio   la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui  frutti  e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela  dei
diritti dei predetti soggetti. Se la  deliberazione  di  destinazione
del patrimonio  non  dispone  diversamente,  delle  obbligazioni  nei
confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione eeffettuata la
CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad  essi
destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni  caso
la responsabilita' illimitata della CDP S.p.A.  per  le  obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Con  riferimento  a  ciascun  patrimonio
separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i  libri  e  le  scritture
contabili prescritti  dagli  articoli  2214  e  seguenti  del  codice
civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure
di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
ad altra procedura concorsuale applicabile, i  contratti  relativi  a
ciascun  patrimonio  destinato  continuano  ad  avere  esecuzione   e
continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente  comma.
Gli organi della procedura provvedono al tempestivo  pagamento  delle
passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato  e  nei  limiti
dello stesso, secondo le scadenze e gli altri  termini  previsti  nei
relativi contatti preesistenti. Gli organi  della  procedura  possono
trasferire o affidare in gestione  a  banche  i  beni  e  i  rapporti
giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato  e  le  relative
passivita'. 
  19. Alla scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi  motivo,  del
contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e'  attribuita
la disponibilita' o  e'  affidata  la  gestione  delle  opere,  degli
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati  alla  fornitura  di
servizi pubblici in relazione ai quali eintervenuto il  finanziamento
della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione  di
credito, gli indennizzi dovuti al  soggetto  uscente  sono  destinati
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della  CDP  S,p.A.  e
degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili
da parte del soggetto uscente fino al  completo  soddisfacimento  dei
predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte  di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di  cui
al  presente  comma.  Il  nuovo  soggetto   gestore   assume,   senza
liberazione del debitore originario, l'eventuale debito  residuo  nei
confronti della CDP S.p.A. e  degli  altri  finanziatori  di  cui  al
presente  comma.  L'ente  affidante  e,  se  prevista,  la   societa'
proprietaria  delle  opere,  degli  impianti,  delle  reti  e   delle
dotazioni  garantiscono  in  solido  il  debito  residuo  fino   all'
individuazione del nuovo soggetto  gestore.  Anche  ai  finanziamenti
concessi dalla CDP S.p.A. si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385. 
  20.   Salvo   le   deleghe   previste   dallo   statuto,   l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di
fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse  non  si
applicano il divieto  di  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico
previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385,  ne'  i  limiti  quantitativi  alla  raccolta
previsti dalla normativa vigente; non trovano  altresi'  applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione
di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in  loro  rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva  le
modificazioni delle condizioni dell' operazione. 
  21. Ai decreti ministeriali emanati in base  alle  norme  contenute
nel  presente  articolo  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3  nella  Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in  materia  di  costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente. 
  23. Tutti  gli  atti  e  le  operazioni  posti  in  essere  per  la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per  l'effettuazione
dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo  sono
esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta. 
  24.  Tutti  gli  atti,  contratti,  trasferimenti,  prestazioni   e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di  impiego,  sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui  al  comma
8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione,  alle  garanzie
anche reali di qualunque tipo da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento
prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni  altra  imposta
indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non  si  applica  la
ritenuta di cui ai commi 2 e  3  dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
interessi e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
gestione separata di cui al comma 8. 
  25. Gli interessi e gli altri  proventi  dei  titoli  di  qualsiasi
natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al
regime dell'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  nella
misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1  aprile  1996,  n.
239. 
  26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue  con  la
CDP S.p.A. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi  i
diritti  quesiti  e  gli  effetti,  per  i  dipendenti  della  Cassa,
rivenienti   dalla   originaria   natura   pubblica   dell'ente    di
appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i
quali  sia  richiesta  una  specifica  anzianita'  di  servizio,  ove
conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto  continuano  ad  applicarsi   al   personale   gia'
dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione  di
un nuovo contratto. In sede di prima applicazione,  non  puo'  essere
attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento  economico  meno
favorevole di quello spettante alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  Per  il  personale  gia'  dipendente  dalla  Cassa
depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla
trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni  sindacali,  le
procedure di mobilita', con  collocamento  prioritario  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato,
in base all'ex livello di  appartenenza  e  secondo  le  equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984  e
successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive  modificazioni,
nella  corrispondente  area  e  posizione  economica,  o  in   quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati  presso  altre
pubbliche amministrazioni, se superiore. Al  personale  trasferito  o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai  sensi  del  presente
comma   e'   riconosciuto   un   assegno   personale    pensionabile,
riassorbibile  con  qualsiasi  successivo  miglioramento,  pari  alla
differenza tra la retribuzione globale percepibile al  momento  della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in
base  al  nuovo  inquadramento;  le   indennita'   spettanti   presso
l'amministrazione  di  destinazione  sono  corrisposte  nella  misura
eventualmente eccedente l'importo  del  predetto  assegno  personale.
Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia'  dipendente
della Cassa depositi e prestiti che  ha  proseguito  il  rapporto  di
lavoro dipendente con CDP S.p.A. puo' richiedere  il  reinquadramento
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le  modalita'  e  i
termini previsti dall'articolo 54  del  CCNL  per  il  personale  non
dirigente  della  Cassa  depositi  e  prestiti  per  il   quadriennio
normativo  1998-2001.  I  dipendenti  in  servizio   all'atto   della
trasformazione mantengono il regime pensionistico e  quello  relativo
all'indennita'  di  buonuscita  secondo  le  regole  vigenti  per  il
personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla  data
di trasformazione, i  predetti  dipendenti  possono  esercitare,  con
applicazione dell'articolo 6 della legge  7  febbraio  1979,  n.  29,
opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in  data  successiva  alla  trasformazione,  i  quali  sono  iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno  diritto  al
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120  del  codice
civile. 
  27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
112, il settimo periodo e' sostituito dai  seguenti:  "Infrastrutture
S.p.A.  puo'  destinare  propri  beni   e   rapporti   giuridici   al
soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi  e
di altri soggetti finanziatori.  A  tal  fine  Infrastrutture  S.p.A.
adotta apposita deliberazione  contenente  l'esatta  descrizione  dei
beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio
la destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e  sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e'  depositata  e
iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data  di
deposito  della  deliberazione  i  beni  e   i   rapporti   giuridici
individuati sono  destinati  esclusivamente  al  soddisfacimento  dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata  e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti  da  quello  di
Infrastrutture S.p.A. e dagli  altri  patrimoni  destinati.  Fino  al
completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio  la
destinazione eeffettuata, sul patrimonio destinato  e  sui  frutti  e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela  dei
diritti dei predetti soggetti. Se la  deliberazione  di  destinazione
del patrimonio  non  dispone  diversamente,  delle  obbligazioni  nei
confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'  effettuata
Infrastrutture  S.p.A.  risponde  esclusivamente   nei   limiti   del
patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti.  Resta
salva in ogni caso la responsabilita'  illimitata  di  Infrastrutture
S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per  ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale  ne  cura  gli  interessi  e  in  loro
rappresentanza esclusiva esercita  i  poteri  stabiliti  in  sede  di
nomina e approva le modificazioni delle  condizioni  dell'operazione.
Con riferimento a ciascun patrimonio separato  Infrastrutture  S.p.A.
tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli  2214  e  seguenti  del  codice  civile.  Per  il  caso   di
scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura
di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi  a  ciascun
patrimonio separato continuano ad avere esecuzione  e  continuano  ad
applicarsi le previsioni contenute nel  presente  comma.  Gli  organi
della procedura provvedono al tempestivo pagamento  delle  passivita'
al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso,
secondo le  scadenze  e  gli  altri  termini  previsti  nei  relativi
contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire
o affidare in gestione  a  banche  i  beni  e  i  rapporti  giuridici
ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'".