Art. 2
             Trasformazione degli Istituti in Fondazioni

  1. Su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente
di  attivita' clinica e di ricerca, con decreto adottato dal Ministro
della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di  diritto  pubblico  esistenti alla data di entrata in vigore della
legge  16  gennaio  2003,  n. 3, ferma restandone la natura pubblica,
possono  essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aventi
le  finalita'  di  cui  all'articolo 1, aperte alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero
della  salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti
trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.
  2.  Sono enti fondatori il Ministero della salute, la Regione ed il
Comune  in  cui  l'Istituto  da  trasformare  ha la sede effettiva di
attivita'  e, quando siano presenti, i soggetti rappresentativi degli
interessi  originari.  Altri  enti  pubblici  e soggetti privati, che
condividano  gli  scopi  della fondazione ed intendano contribuire al
loro  raggiungimento,  possono  aderire  in qualita' di partecipanti,
purche'  in  assenza  di  conflitto  di  interessi:  gli  statuti, in
conformita'   al   presente   decreto  legislativo,  disciplinano  le
modalita'  e  le  condizioni  della loro partecipazione, ivi compreso
l'apporto  patrimoniale  loro  richiesto all'atto della adesione e le
modalita' di rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
  3.  Le  Fondazioni  IRCCS  hanno  durata  illimitata.  Ad esse sono
trasferiti,  in  assenza  di  oneri,  i rapporti attivi e passivi, il
patrimonio  mobiliare  e  immobiliare  ed il personale degli Istituti
trasformati.
  4.  Nei  confronti  dell'Istituto  "Giannina  Gaslini" di Genova le
disposizioni   di   cui  al  comma  1  si  attuano  mediante  il  suo
accorpamento con l'esistente Fondazione "Gerolamo Gaslini", in quanto
rappresentativa   degli   interessi  originari,  nel  rispetto  delle
previsioni  statutarie  e  degli  atti  di  fondazione  in materia di
funzioni e composizione degli organi e di separazione delle gestioni.
Sulla  proposta  di  accorpamento  e  sul  testo del nuovo statuto il
Presidente  della  Regione  acquisisce  il  parere obbligatorio della
Fondazione.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  titolo  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3 e'
          riportato nelle note alle premesse.