Art. 3.
                      Statuti delle Fondazioni

  1.  Ai  fini  di cui all'articolo 2, la regione interessata inoltra
l'istanza  di  trasformazione  da  Istituto  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  -  IRCCS  in  "Fondazione IRCCS" al Ministero
della  salute,  unitamente  ad  una  proposta di testo statutario. Il
Ministro  della  salute,  d'intesa  con  il  Presidente della Regione
interessata,  approva  il  testo  definitivo e dispone con decreto la
trasformazione.  Alle  Fondazioni  IRCCS  si  applicano,  per  quanto
compatibili  con le disposizioni del presente decreto legislativo, le
disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.
  2.  Nello statuto deve essere comunque previsto che il consiglio di
amministrazione  della  Fondazione  IRCCS sia composto da non piu' di
sette consiglieri, dei quali tre designati dal Ministro della salute,
tre  dal  Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la
sede  prevalente  di  attivita' clinica e di ricerca, se si tratta di
Comune  con  piu'  di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei
sindaci,  qualora il Comune abbiadimensione demografica inferiore. In
caso   di   presenza  di  soggetti  rappresentativi  degli  interessi
originari  e/o  di  soggetti  partecipanti, ai sensi dell'articolo 2,
com-ma  1,  il  numero  dei  consiglieri e' elevabile fino a nove per
consentire  l'elezione di un rappresentante degli interessi originari
e  di  uno dei soggetti partecipanti. In caso di Istituti aventi sedi
in piu' Regioni, uno dei consiglieri di nomina regionale e' designato
congiuntamente,  a  norma di statuto, dai Presidenti delle Regioni in
cui insiste almeno una sede dell'Istituto.
  3.  Il Presidente della Fondazione IRCCS e' scelto dal consiglio di
amministrazione tra i componenti nominati dal Ministro della salute e
dal Presidente della Regione competente.
  4.   Lo   statuto   delle   Fondazioni   IRCCS   deve  disciplinare
l'organizzazione  e il funzionamento dell'ente, separando le funzioni
di  indirizzo  e verifica, riservate al consiglio di amministrazione,
dalle  funzioni  di  gestione,  demandate  ad  un direttore generale,
nominato  dal  consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo
stesso  e  dalle  funzioni  di  direzione scientifica, affidate ad un
direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il
Presidente  della  Regione.  Lo  statuto  deve  prevedere maggioranze
qualificate  per l'assunzione delle determinazioni piu' rilevanti per
la vita e l'attivita' dell'ente.
  5. In caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione, il
Ministro  della  salute,  d'intesa  con  il  Presidente della Regione
interessata, nomina un commissario ad acta, che provvede all'adozione
dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina.
  6.  I  Commissari  straordinari  in  carica alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  cessano  all'insediamento  dei  primi
consigli di amministrazione.