Art. 5
                      Istituti non trasformati

  1.  Con  atto  di  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni", sono
disciplinate  le  modalita'  di  organizzazione,  di  gestione  e  di
funzionamento   degli   Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio
di  separazione  delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di
gestione  e  di  attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche
esigenze   riconducibili   alla   attivita'   di   ricerca   e   alla
partecipazione   alle   reti   nazionali  dei  centri  di  eccellenza
assistenziale,  prevedendo  altresi'  che  il  direttore  scientifico
responsabile  della  ricerca  sia nominato dal Ministro della salute,
sentito il Presidente della Regione interessata.