Art. 10. Buoni pasto 1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, cosi' ripartite: a) Arma dei carabinieri: Euro 688.000,00; b) Corpo della guardia di finanza: Euro 444.000,00. 2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.