Art. 10.
                             Buoni pasto
  1.  Tenuto  conto  dei  particolari  disagi derivanti da specifiche
situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza
di  polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003,
le  seguenti  risorse  per  la  concessione  dei  buoni  pasto, cosi'
ripartite:
    a) Arma dei carabinieri: Euro 688.000,00;
    b) Corpo della guardia di finanza: Euro 444.000,00.
  2.  I  criteri  per  l'utilizzo  delle  somme  sopra indicate e per
l'individuazione  delle fattispecie che danno titolo alla concessione
del  beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della
normativa vigente in materia di buoni pasto.