Art. 9.
                         Tutela assicurativa
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  per  le finalita' di cui
all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002,   n.   164,  le  somme  indicate  nel  medesimo  articolo  sono
incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
    a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;
    b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.
 
          Nota all'art. 9:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
          2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di
          polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione
          per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
          2002-2003, se ne riporta l'art. 62:
              «Art.  62  (Tutela  assicurativa). - 1. A decorrere dal
          1° gennaio  2002,  ai  fini della stipula di convenzioni da
          destinare  alla  copertura  della responsabilita' civile ed
          amministrativa  per gli eventi dannosi non dolosi causati a
          terzi   dal   personale   delle   forze  di  polizia  nello
          svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma
          di  cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002,
          e'  ripartita,  per  le  Forze  di  polizia  ad ordinamento
          militare, come segue:
                a) Arma dei carabinieri, Euro 320.000,00;
                b) Guardia di finanza, Euro 200.000,00.».