Art. 9. Tutela assicurativa 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00; b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.
Nota all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 62: «Art. 62 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue: a) Arma dei carabinieri, Euro 320.000,00; b) Guardia di finanza, Euro 200.000,00.».