Art. 2. 
                     (Aree sciabili attrezzate) 
1.  Sono  aree  sciabili  attrezzate  le  superfici  innevate,  anche
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di
risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica  degli
sport sulla neve quali: lo sci, nelle  sue  varie  articolazioni;  la
tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta  e
lo  slittino;  altri  sport  individuati  dalle   singole   normative
regionali. 
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti,  sono  individuate
aree a specifica destinazione per  la  pratica  delle  attivita'  con
attrezzi quali la slitta e lo slittino,  ed  eventualmente  di  altri
sport della neve, nonche' le aree interdette, anche  temporaneamente,
alla pratica dello snowboard. 
3. Le aree di cui ai commi 1 e  2  sono  individuate  dalle  regioni.
L'individuazione da parte delle regioni equivale  alla  dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e  urgenza  e  rappresenta  il
presupposto per la costituzione coattiva di  servitu'  connesse  alla
gestione di tali aree, previo pagamento  della  relativa  indennita',
secondo quanto stabilito dalle regioni. 
4. All'interno delle aree di cui al  comma  1,  aventi  piu'  di  tre
piste,  servite  da  almeno  tre  impianti  di  risalita,  i   comuni
interessati individuano,  nelle  giornate  in  cui  non  si  svolgono
manifestazioni  agonistiche,  i  tratti  di  pista  da  riservare,  a
richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di
cui al presente comma devono essere separate con adeguate  protezioni
dalle altre piste e tutti coloro che  le  frequentano  devono  essere
muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi  svolge  il
ruolo di allenatore. 
5. All'interno delle aree di cui al comma 1,  aventi  piu'  di  venti
piste, servite  da  almeno  dieci  impianti  di  risalita,  i  comuni
interessati  individuano  le  aree  da  riservare  alla  pratica   di
evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le  aree
di  cui  al  presente  comma  devono  essere  separate  con  adeguate
protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di  strutture  per
la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono  essere  regolarmente
mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati  di
casco protettivo omologato.