Art. 4. 
                (Responsabilita' civile dei gestori) 
1. I gestori delle aree sciabili  attrezzate,  con  esclusione  delle
aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente  responsabili  della
regolarita' e  della  sicurezza  dell'esercizio  delle  piste  e  non
possono consentirne l'apertura al pubblico  senza  avere  previamente
stipulato  apposito  contratto  di  assicurazione   ai   fini   della
responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti  e  ai  terzi
per fatti derivanti  da  responsabilita'  del  gestore  in  relazione
all'uso di dette aree. 
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
20.000 euro a 200.000 euro. 
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti
e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui  al
comma 1. Le autorizzazioni gia' rilasciate  sono  sospese  fino  alla
stipula del contratto di assicurazione, qualora  il  gestore  non  vi
provveda entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.