Art. 5. 
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli
                             infortuni) 
1. Per il finanziamento di campagne informative, a  cadenza  annuale,
volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali,
e' stanziata la somma di 500.000 euro annui,  a  decorrere  dall'anno
2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e  la  federazione  sportiva
nazionale competente in materia di sport invernali  riconosciuta  dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),  dal  Ministro  per  gli
affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le  campagne
provvedono alla piu' ampia  informazione  dei  praticanti  gli  sport
invernali,  anche  mediante  la  diffusione  della  conoscenza  delle
classificazioni delle piste, della  segnaletica  e  delle  regole  di
condotta previste dalla presente legge. 
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal  comma  1,
il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca
concorda con la federazione sportiva nazionale competente in  materia
di sport  invernali  riconosciuta  dal  CONI  iniziative  volte  alla
diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste,  della
segnaletica e delle regole di condotta  di  cui  al  comma  1,  anche
stipulando  con  essa  apposite  convenzioni  e  prevedendo  campagne
informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante  il
normale orario scolastico. 
3. Nel perseguimento delle finalita' indicate al  comma  1  e'  fatto
obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo
2 di esporre documenti relativi  alle  classificazioni  delle  piste,
alla segnaletica e alle regole di condotta  previste  dalla  presente
legge, garantendone un'adeguata visibilita'.