Art. 6. 
                            (Segnaletica) 
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  entro  sei
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e la federazione  sportiva  nazionale
competente in materia di sport invernali riconosciuta  dal  CONI,  ed
avvalendosi   dell'apporto   dell'Ente    nazionale    italiano    di
unificazione,  determina  l'apposita  segnaletica  che  deve   essere
predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori  delle
aree stesse.