Art. 7. 
              (Manutenzione e innevamento programmato) 
1.  I  gestori  delle  aree  individuate  ai  sensi  dell'articolo  2
provvedono all'ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  delle  aree
stesse,  secondo  quanto  stabilito  dalle   regioni,   curando   che
possiedano i necessari requisiti di  sicurezza  e  che  siano  munite
della prescritta segnaletica. 
2. Qualora la pista presenti cattive  condizioni  di  fondo,  il  suo
stato  deve  essere  segnalato.  Qualora  le  condizioni   presentino
pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri  pericoli
atipici, gli stessi devono  essere  rimossi,  ovvero  la  pista  deve
essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o  la
chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al  pubblico,
all'inizio della pista, nonche' presso le  stazioni  di  valle  degli
impianti di trasporto a fune. 
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai  commi
1 e 2, l'ente competente o, in  via  sostitutiva,  la  regione,  puo'
disporre la revoca dell'autorizzazione. 
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o
non agibilita'. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  violazione
dell'obbligo di cui al presente comma comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  5.000  euro  a
50.000 euro. 
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al  fine  di  realizzare
interventi  per  la  messa  in  sicurezza  delle  aree  sciabili,  da
garantire anche attraverso condizioni di adeguato  innevamento  delle
piste, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno  2003.
A decorrere dall'anno 2004 si provvede  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive
modificazioni. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
ripartisce tra le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le  risorse
di cui al presente comma, secondo criteri  basati  sul  numero  degli
impianti e sulla lunghezza delle piste.  Le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita' e i  criteri
per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi. 
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003,
interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve,
mediante la concessione  di  finanziamenti  a  favore  delle  imprese
turistiche operanti in zone  colpite  da  situazioni  di  eccezionale
siccita' invernale e  mancanza  di  neve  nelle  aree  sciabili,  con
particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi  agli
impianti di innevamento artificiale. A decorrere  dall'anno  2004  si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni.  I  finanziamenti
sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare  complessivo
dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle  disposizioni
del presente comma e' subordinata alla loro preventiva  comunicazione
alla Commissione europea. Le modalita' e i criteri di  riparto  e  di
erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  al   presente   comma   sono
determinati con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
delle  attivita'  produttive,  previa  intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
          Nota all'art. 7, comma 5:
              -  Il  testo  della lettera f) del comma 3 dell'art. 11
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio), come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16,
          della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia
          finanziaria e contabile), e' il seguente:
              «Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
              (Omissis)».
          Nota all'art. 7, comma 6:
              -  Per  il testo della lettera f) del comma 3 dell'art.
          11  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  come da ultimo
          modificato  dall'art.  2,  comma  16, della legge 25 giugno
          1999, n. 208, vedi nota all'art. 7, comma 5.