Art. 3.

    1.  Nel titolo XII del libro primo del codice civile, e' premesso
il seguente capo:
    "Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.
    Art.  404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per
effetto  di  una  infermita'  ovvero  di  una  menomazione  fisica  o
psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea,
di  provvedere  ai  propri  interessi,  puo'  essere  assistita da un
amministratore  di  sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo
in cui questa ha la residenza o il domicilio.
    Art.  405.  - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
Durata  dell'incarico  e  relativa pubblicita). - Il giudice tutelare
provvede  entro  sessanta  giorni  dalla  data di presentazione della
richiesta  alla  nomina  dell'amministratore  di sostegno con decreto
motivato  immediatamente  esecutivo,  su  ricorso di uno dei soggetti
indicati nell'articolo 406.
    Il  decreto  che  riguarda  un  minore non emancipato puo' essere
emesso  solo  nell'ultimo  anno  della  sua  minore  eta'  e  diventa
esecutivo  a  decorrere  dal  momento  in  cui  la  maggiore  eta' e'
raggiunta.
    Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e'
esecutivo    dalla    pubblicazione    della   sentenza   di   revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora  ne  sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche
d'ufficio   i   provvedimenti  urgenti  per  la  cura  della  persona
interessata  e  per  la  conservazione  e  l'amministrazione  del suo
patrimonio.  Puo'  procedere  alla  nomina  di  un  amministratore di
sostegno   provvisorio  indicando  gli  atti  che  e'  autorizzato  a
compiere.
    Il   decreto  di  nomina  dell'amministratore  di  sostegno  deve
contenere l'indicazione:
     1)    delle    generalita'    della   persona   beneficiaria   e
dell'amministratore di sostegno;
     2)  della  durata  dell'incarico,  che puo' essere anche a tempo
indeterminato;
     3)  dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore
di  sostegno  ha  il  potere  di  compiere  in  nome  e per conto del
beneficiario;
     4)  degli  atti  che  il  beneficiario  puo'  compiere  solo con
l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
     5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore
di  sostegno  puo'  sostenere  con  utilizzo  delle  somme  di cui il
beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
     6)  della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve
riferire  al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita
personale e sociale del beneficiario.
    Se  la  durata  dell'incarico  e' a tempo determinato, il giudice
tutelare  puo'  prorogarlo  con  decreto  motivato  pronunciato anche
d'ufficio prima della scadenza del termine.
    Il  decreto  di  apertura  dell'amministrazione  di  sostegno, il
decreto  di  chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice
tutelare  nel  corso  dell'amministrazione  di sostegno devono essere
immediatamente   annotati   a   cura  del  cancelliere  nell'apposito
registro.
Il  decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto
di   chiusura   devono   essere   comunicati,   entro  dieci  giorni,
all'ufficiale  dello  stato  civile  per  le  annotazioni  in margine
all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a
tempo  determinato,  le  annotazioni  devono  essere  cancellate alla
scadenza  del  termine  indicato  nel decreto di apertura o in quello
eventuale di proroga.
    Art.   406.   -   (Soggetti).  -  Il  ricorso  per  l'istituzione
dell'amministrazione  di  sostegno  puo' essere proposto dallo stesso
soggetto  beneficiario,  anche  se  minore, interdetto o inabilitato,
ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
    Se  il  ricorso  concerne  persona  interdetta  o  inabilitata il
medesimo   e'   presentato   congiuntamente   all'istanza  di  revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente
per quest'ultima.
    I  responsabili  dei  servizi  sanitari  e  sociali  direttamente
impegnati  nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di
fatti  tali  da  rendere  opportuna  l'apertura  del  procedimento di
amministrazione  di  sostegno,  sono  tenuti  a  proporre  al giudice
tutelare  il  ricorso  di  cui all'articolo 407 o a fornirne comunque
notizia al pubblico ministero.
    Art.  407.  -  (Procedimento).  -  Il  ricorso  per l'istituzione
dell'amministrazione  di  sostegno  deve  indicare le generalita' del
beneficiario,  la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede
la  nomina  dell'amministratore  di  sostegno,  il  nominativo  ed il
domicilio,   se   conosciuti   dal   ricorrente,   del  coniuge,  dei
discendenti,  degli  ascendenti,  dei  fratelli  e dei conviventi del
beneficiario.
    Il  giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il
procedimento  si  riferisce  recandosi, ove occorra, nel luogo in cui
questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi
e  le  esigenze  di  protezione  della  persona,  dei bisogni e delle
richieste di questa.
    Il  giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni
e  sentiti  i  soggetti  di  cui all'articolo 406; in caso di mancata
comparizione  provvede  comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche
d'ufficio,  gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi
istruttori utili ai fini della decisione.
    Il  giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare,
anche  d'ufficio,  le  decisioni  assunte  con  il  decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno.
    In  ogni  caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di
sostegno interviene il pubblico ministero.
    Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta
dell'amministratore  di  sostegno avviene con esclusivo riguardo alla
cura    ed   agli   interessi   della   persona   del   beneficiario.
L'amministratore  di  sostegno  puo'  essere  designato  dallo stesso
interessato,   in   previsione   della   propria   eventuale   futura
incapacita',  mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In  mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare
puo'  designare  con  decreto  motivato un amministratore di sostegno
diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
il  coniuge  che  non sia separato legalmente, la persona stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,
il  parente  entro  il  quarto grado ovvero il soggetto designato dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
    Le  designazioni  di  cui  al primo comma possono essere revocate
dall'autore con le stesse forme.
    Non  possono  ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno
gli  operatori  dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in
carico il beneficiario.
    Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso
di  designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo'
chiamare  all'incarico  di  amministratore  di  sostegno  anche altra
persona  idonea,  ovvero  uno dei soggetti di cui al titolo II al cui
legale  rappresentante  ovvero alla persona che questi ha facolta' di
delegare  con  atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare,
competono  tutti  i  doveri e tutte le facolta' previste nel presente
capo.
    Art.  409.  -  (Effetti  dell'amministrazione  di sostegno). - Il
beneficiario  conserva  la  capacita' di agire per tutti gli atti che
non  richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno.
    Il  beneficiario  dell'amministrazione  di  sostegno puo' in ogni
caso  compiere  gli  atti  necessari  a  soddisfare le esigenze della
propria vita quotidiana.
    Art.  410.  -  (Doveri  dell'amministratore di sostegno). - Nello
svolgimento  dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener
conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
    L'amministratore  di  sostegno  deve tempestivamente informare il
beneficiario  circa  gli atti da compiere nonche' il giudice tutelare
in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto,
di  scelte  o  di  atti  dannosi  ovvero di negligenza nel perseguire
l'interesse   o   nel   soddisfare  i  bisogni  o  le  richieste  del
beneficiario,  questi,  il pubblico ministero o gli altri soggetti di
cui  all'articolo  406  possono  ricorrere  al  giudice tutelare, che
adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
    L'amministratore  di  sostegno  non  e' tenuto a continuare nello
svolgimento  dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi
in  cui  tale  incarico  e'  rivestito  dal  coniuge,  dalla  persona
stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
    Art.  411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno).
- Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili,
le  disposizioni  di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I
provvedimenti  di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice
tutelare.
    All'amministratore  di  sostegno si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
    Sono  in  ogni  caso  valide  le  disposizioni testamentarie e le
convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente
entro  il  quarto  grado  del  beneficiario, ovvero che sia coniuge o
persona  che  sia  stata  chiamata  alla  funzione  in quanto con lui
stabilmente convivente.
    Il  giudice  tutelare,  nel  provvedimento  con  il  quale nomina
l'amministratore  di  sostegno,  o successivamente, puo' disporre che
determinati   effetti,   limitazioni   o   decadenze,   previsti   da
disposizioni  di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano
al  beneficiario  dell'amministrazione  di  sostegno,  avuto riguardo
all'interesse  del  medesimo  ed  a  quello  tutelato  dalle predette
disposizioni.  Il  provvedimento  e'  assunto  con decreto motivato a
seguito  di ricorso che puo' essere presentato anche dal beneficiario
direttamente.
    Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore
di  sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del
giudice).  -  Gli  atti  compiuti  dall'amministratore di sostegno in
violazione   di   disposizioni  di  legge,  od  in  eccesso  rispetto
all'oggetto  dell'incarico  o  ai  poteri  conferitigli  dal giudice,
possono  essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del  pubblico  ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi
causa.
    Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore
di  sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli
atti  compiuti  personalmente  dal  beneficiario  in violazione delle
disposizioni   di  legge  o  di  quelle  contenute  nel  decreto  che
istituisce l'amministrazione di sostegno.
    Le  azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il
termine   decorre   dal  momento  in  cui  e'  cessato  lo  stato  di
sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
    Art.  413.  - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando
il  beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero
o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano
determinati  i  presupposti per la cessazione dell'amministrazione di
sostegno,   o  per  la  sostituzione  dell'amministratore,  rivolgono
istanza motivata al giudice tutelare.
    L'istanza  e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di
sostegno.
    Il  giudice  tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le
necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
    Il  giudice  tutelare  provvede  altresi',  anche d'ufficio, alla
dichiarazione  di  cessazione dell'amministrazione di sostegno quando
questa  si  sia  rivelata  inidonea  a realizzare la piena tutela del
beneficiario.  In  tale  ipotesi,  se ritiene che si debba promuovere
giudizio  di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico
ministero, affinche' vi provveda. In questo caso l'amministrazione di
sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai
sensi  dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione
o di inabilitazione".
    2.   All'articolo   388  del  codice  civile  le  parole:  "prima
dell'approvazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "prima che sia
decorso un anno dall'approvazione".
    3.  Dall'applicazione  della disposizione di cui all'articolo 408
del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  il  testo  dell'art. 417 del codice civile vedi
          note all'art. 5.
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 349, 350, 351,
          352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
          384, 385, 386, 387, 596, 599 e 779 del codice civile:
              «Art.  349  (Giuramento del tutore). - Il tutore, prima
          di  assumere  l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare
          giuramento di esercitarlo con fedelta' e diligenza.».
              «Art.  350  (Incapacita'  all'ufficio  tutelare). - Non
          possono  essere  nominati tutori e, se sono stati nominati,
          devono cessare dall'ufficio:
                1) coloro che non hanno la libera amministrazione del
          proprio patrimonio;
                2)  coloro  che  sono  stati esclusi dalla tutela per
          disposizione  scritta  del  genitore il quale per ultimo ha
          esercitato la patria potesta';
                3)  coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli
          ascendenti,  i  discendenti  o  il coniuge hanno o sono per
          avere  col  minore  una  lite, per effetto della quale puo'
          essere  pregiudicato  lo  stato  del  minore  o  una  parte
          notevole del patrimonio di lui;
                4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria
          potesta' o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da
          altra tutela;
                5)  il  fallito  che  non  e'  stato  cancellato  dal
          registro dei falliti.».
              «Art.  351  (Dispensa  dall'ufficio  tutelare).  - Sono
          dispensati dall'ufficio di tutore:
                1)   [I  principi  della  Famiglia  reale,  salve  le
          disposizioni  che  regolano  la  tutela  dei principi della
          stessa Famiglia];
                2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
                3) i membri del Sacro collegio;
                4) i presidenti delle assemblee legislative;
                5) i Ministri Segretari di Stato.
              Le  persone indicate nei numeri 2), 3), 4) e 5) possono
          far  noto  al  giudice  tutelare  che non intendono valersi
          della dispensa.».
              «Art.  352  (Dispensa  su  domanda). - Hanno diritto di
          essere  dispensati  su  loro  domanda  dall'assumere  o dal
          continuare l'esercizio della tutela:
                1)  i  grandi  ufficiali  dello  Stato  non  compresi
          nell'articolo precedente;
                2)  gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto
          aventi cura d'anime;
                3) [le donne];
                4) i militari in attivita' di servizio;
                5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
                6) chi ha piu' di tre figli minori;
                7) chi esercita altra tutela;
                8)  chi  e'  impedito  di  esercitare  la  tutela  da
          infermita' permanente;
                9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica
          o  risiede  per  ragioni  di  pubblico servizio fuori della
          circoscrizione   del   tribunale   dove  e'  costituita  la
          tutela.».
              «Art.  353  (Domanda  di  dispensa).  -  La  domanda di
          dispensa  per  le  cause  indicate nell'articolo precedente
          deve  essere  presentata  al  giudice  tutelare prima della
          prestazione  del giuramento, salvo che la causa di dispensa
          sia sopravvenuta.
              Il tutore e' tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio
          fino  a  quando  la tutela non sia stata conferita ad altra
          persona.».
              «Art.  374  (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il
          tutore   non   puo'   senza  l'autorizzazione  del  giudice
          tutelare:
                1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per
          l'uso   del   minore,  per  la  economia  domestica  e  per
          l'amministrazione del patrimonio;
                2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione
          di   ipoteche   o   allo   svincolo   di   pegni,  assumere
          obbligazioni,   salvo   che   queste  riguardino  le  spese
          necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria
          amministrazione del suo patrimonio;
                3)   accettare   eredita'  o  rinunciarvi,  accettare
          donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
                4)  fare  contratti  di locazione d'immobili oltre il
          novennio  o  che  in ogni caso si prolunghino oltre un anno
          dopo il raggiungimento della maggiore eta';
                5)   promuovere  giudizi,  salvo  che  si  tratti  di
          denunzie  di  nuova  opera  o  di  danno  temuto, di azioni
          possessorie  o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti
          o per ottenere provvedimenti conservativi.».
              «Art.  375  (Autorizzazione del tribunale). - Il tutore
          non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:
                1)  alienare  beni,  eccettuati  i  frutti e i mobili
          soggetti a facile deterioramento;
                2) costituire pegni o ipoteche;
                3)  procedere  a  divisioni  o  promuovere i relativi
          giudizi;
                4)   fare   compromessi  e  transazioni  o  accettare
          concordati.
              L'autorizzazione   e'   data   su  parere  del  giudice
          tutelare.».
              «Art.  376  (Vendita  di  beni).  - Nell'autorizzare la
          vendita  dei  beni,  il  tribunale determina se debba farsi
          all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso
          il prezzo minimo.
              Quando  nel  dare  l'autorizzazione il tribunale non ha
          stabilito  il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo,
          lo stabilisce il giudice tutelare.».
              «Art. 377 (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme
          dei   precedenti  articoli).  -  Gli  atti  compiuti  senza
          osservare  le  norme dei precedenti articoli possono essere
          annullati  su  istanza  del  tutore o del minore o dei suoi
          eredi o aventi causa.».
              «Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore). - Il
          tutore   e  il  protutore  non  possono,  neppure  all'asta
          pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta
          persona dei beni e dei diritti del minore.
              Non  possono  prendere  in  locazione i beni del minore
          senza  l'autorizzazione  e  le  cautele fissate dal giudice
          tutelare.
              Gli  atti  compiuti  in  violazione  di  questi divieti
          possono  essere annullati su istanza delle persone indicate
          nell'articolo  precedente,  ad  eccezione  del tutore e del
          protutore che li hanno compiuti.
              Il  tutore e il protutore non possono neppure diventare
          cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.».
              «Art.   379   (Gratuita'  della  tutela).  -  L'ufficio
          tutelare e' gratuito.
              Il  giudice  tutelare  tuttavia, considerando l'entita'
          del  patrimonio e le difficolta' dell'amministrazione, puo'
          assegnare  al  tutore un'equa indennita'. Puo' altresi', se
          particolari   circostanze   lo   richiedono,   sentito   il
          protutore,   autorizzare   il  tutore  a  farsi  coadiuvare
          nell'amministrazione,     sotto     la     sua    personale
          responsabilita' da una o piu' persone stipendiate.».
              «Art.  380  (Contabilita'  dell'amministrazione).  - Il
          tutore   deve   tenere   regolare  contabilita'  della  sua
          amministrazione  e  renderne  conto  ogni  anno  al giudice
          tutelare.
              Il  giudice  puo' sottoporre il conto annuale all'esame
          del  protutore  e  di qualche prossimo parente o affine del
          minore.».
              «Art.  381  (Cauzione).  -  Il  giudice tutelare tenuto
          conto  della  particolare natura ed entita' del patrimonio,
          puo'   imporre   al   tutore   di  prestare  una  cauzione,
          determinandone  l'ammontare e le modalita'. Egli puo' anche
          liberare  il  tutore in tutto o in parte dalla cauzione che
          avesse prestata.».
              «Art. 382 (Responsabilita' del tutore e del protutore).
          Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la
          diligenza  del  buon padre di famiglia. Egli risponde verso
          il  minore  di ogni danno a lui cagionato violando i propri
          doveri.
              Nella  stessa  responsabilita' incorre il protutore per
          cio' che riguarda i doveri del proprio ufficio.».
              «Art. 383 (Esonero dall'ufficio). - Il giudice tutelare
          puo'   sempre  esonerare  il  tutore  dall'ufficio  qualora
          l'esercizio  di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e
          vi sia altra persona atta a sostituirlo.».
              «Art.  384  (Rimozione  e sospensione del tutore). - Il
          giudice  tutelare puo' rimuovere dall'ufficio il tutore che
          si  sia  reso  colpevole  di negligenza o abbia abusato dei
          suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di
          essi,  o  sia  divenuto  immeritevole dell'ufficio per atti
          anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
              Il  giudice  non  puo'  rimuovere il tutore se non dopo
          averlo   sentito   o   citato;  puo'  tuttavia  sospenderlo
          dall'esercizio  della  tutela  nei  casi  che non ammettono
          dilazioni.».
              «Art.  385  (Conto finale). - Il tutore che cessa dalle
          funzioni  deve  fare  subito  la  consegna  dei beni e deve
          presentare   nel  termine  di  due  mesi  il  conto  finale
          dell'amministrazione   al  giudice  tutelare.  Questi  puo'
          concedere una proroga.».
              «Art.  386  (Approvazione  del  conto).  -  Il  giudice
          tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o
          emancipato,   ovvero,  secondo  le  circostanze,  il  nuovo
          rappresentante  legale  a esaminare il conto e a presentare
          le loro osservazioni.
              Se  non  vi sono osservazioni, il giudice che non trova
          nel  conto  irregolarita'  o  lacune  lo  approva;  in caso
          contrario nega l'approvazione.
              Qualora  il  conto  non  sia  stato  presentato  o  sia
          impugnata  la  decisione  del  giudice  tutelare,  provvede
          l'autorita'    giudiziaria    nel   contraddittorio   degli
          interessati.».
              «Art.  387  (Prescrizione  delle  azioni  relative alla
          tutela).  -  Le azioni del minore contro il tutore e quelle
          del  tutore  contro  il  minore  relative  alla  tutela  si
          prescrivono  in  cinque  anni dal compimento della maggiore
          eta'  o  dalla  morte  del  minore. Se il tutore ha cessato
          dall'ufficio  e ha presentato il conto prima della maggiore
          eta'  o  della  morte  del minore, il termine decorre dalla
          data  del  provvedimento  col  quale  il  giudice  tutelare
          pronunzia sul conto stesso.
              Le  disposizioni  di  quest'articolo  non  si applicano
          all'azione  per  il  pagamento  del residuo che risulta dal
          conto definitivo.».
              «Art.  596  (Incapacita' del tutore e del protutore). -
          Sono  nulle  le  disposizioni  testamentarie  della persona
          sottoposta  a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la
          nomina  di  questo e prima che sia approvato il conto o sia
          estinta  l'azione  per  il  rendimento  del conto medesimo,
          quantunque  il  testatore  sia  morto  dopo l'approvazione.
          Questa   norma   si  applica  anche  al  protutore,  se  il
          testamento  e'  fatto  nel  tempo in cui egli sostituiva il
          tutore.
              Sono  pero'  valide le disposizioni fatte in favore del
          tutore  o  del  protutore  che  e' ascendente, discendente,
          fratello, sorella o coniuge del testatore.».
              «Art.  599  (Persone  interposte).  -  Le  disposizioni
          testamentarie  a  vantaggio delle persone incapaci indicate
          dagli  articoli 592,  593,  595,  596, 597 e 598 sono nulle
          anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
              Sono  reputate persone interposte il padre, la madre, i
          discendenti  e  il coniuge della persona incapace, anche se
          chiamati congiuntamente con l'incapace.».
              «Art.  779 (Donazione a favore del tutore o protutore).
          -  E'  nulla la donazione a favore di chi e' stato tutore o
          protutore  del  donante,  se  fatta  prima  che  sia  stato
          approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento
          del conto medesimo.
              Si applicano le disposizioni dell'art. 599.».
              - Si riporta il testo dell'art. 419 del codice civile:
              «Art.    419    (Mezzi   istruttori   e   provvedimenti
          provvisori).  -  Non  si  puo' pronunziare l'interdizione o
          l'inabilitazione  senza  che  si  sia  proceduto  all'esame
          dell'interdicendo o dell'inabilitando.
              Il  giudice  puo' in questo esame farsi assistere da un
          consulente  tecnico.  Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi
          istruttori  utili  ai  fini  del  giudizio,  interrogare  i
          parenti   prossimi   dell'interdicendo   o  inabilitando  e
          assumere le necessarie informazioni.
              Dopo  l'esame,  qualora  sia  ritenuto  opportuno, puo'
          essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un
          curatore provvisorio all'inabilitando.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 388 del codice civile
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.     388    (Divieto    di    convenzioni    prima
          dell'approvazione  del conto). - Nessuna convenzione tra il
          tutore  e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima
          che  sia  decorso un anno dall'approvazione del conto della
          tutela.
              La  convenzione  puo'  essere  annullata su istanza del
          minore o dei suoi eredi o aventi causa.».