Art. 3.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, e' premesso
il seguente capo:
"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.
Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per
effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o
psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea,
di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo
in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
Durata dell'incarico e relativa pubblicita). - Il giudice tutelare
provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto
motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti
indicati nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere
emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa
esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e'
raggiunta.
Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e'
esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche
d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona
interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo
patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di
sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a
compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve
contenere l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo
indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore
di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del
beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con
l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore
di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il
beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve
riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita
personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice
tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche
d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il
decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice
tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto
di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a
tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla
scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello
eventuale di proroga.
Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso
soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato,
ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il
medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente
per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di
fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di
amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice
tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque
notizia al pubblico ministero.
Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del
beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede
la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del
beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui
questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi
e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle
richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni
e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata
comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche
d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi
istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare,
anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di
sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta
dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla
cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L'amministratore di sostegno puo' essere designato dallo stesso
interessato, in previsione della propria eventuale futura
incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare
puo' designare con decreto motivato un amministratore di sostegno
diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,
il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate
dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno
gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in
carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso
di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo'
chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra
persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui
legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta' di
delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare,
competono tutti i doveri e tutte le facolta' previste nel presente
capo.
Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il
beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che
non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni
caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della
propria vita quotidiana.
Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello
svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener
conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il
beneficiario circa gli atti da compiere nonche' il giudice tutelare
in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto,
di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire
l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del
beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di
cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che
adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi
in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno).
- Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I
provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice
tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le
convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente
entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o
persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui
stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina
l'amministratore di sostegno, o successivamente, puo' disporre che
determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da
disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano
al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette
disposizioni. Il provvedimento e' assunto con decreto motivato a
seguito di ricorso che puo' essere presentato anche dal beneficiario
direttamente.
Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore
di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del
giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in
violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto
all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice,
possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi
causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore
di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli
atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle
disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che
istituisce l'amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il
termine decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di
sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando
il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero
o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano
determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di
sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono
istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di
sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le
necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresi', anche d'ufficio, alla
dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando
questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del
beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere
giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico
ministero, affinche' vi provveda. In questo caso l'amministrazione di
sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai
sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione
o di inabilitazione".
2. All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima
dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima che sia
decorso un anno dall'approvazione".
3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408
del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 417 del codice civile vedi
note all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351,
352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 596, 599 e 779 del codice civile:
«Art. 349 (Giuramento del tutore). - Il tutore, prima
di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare
giuramento di esercitarlo con fedelta' e diligenza.».
«Art. 350 (Incapacita' all'ufficio tutelare). - Non
possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati,
devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del
proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per
disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha
esercitato la patria potesta';
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli
ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per
avere col minore una lite, per effetto della quale puo'
essere pregiudicato lo stato del minore o una parte
notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria
potesta' o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da
altra tutela;
5) il fallito che non e' stato cancellato dal
registro dei falliti.».
«Art. 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare). - Sono
dispensati dall'ufficio di tutore:
1) [I principi della Famiglia reale, salve le
disposizioni che regolano la tutela dei principi della
stessa Famiglia];
2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3) i membri del Sacro collegio;
4) i presidenti delle assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2), 3), 4) e 5) possono
far noto al giudice tutelare che non intendono valersi
della dispensa.».
«Art. 352 (Dispensa su domanda). - Hanno diritto di
essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal
continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi
nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto
aventi cura d'anime;
3) [le donne];
4) i militari in attivita' di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha piu' di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi e' impedito di esercitare la tutela da
infermita' permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica
o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della
circoscrizione del tribunale dove e' costituita la
tutela.».
«Art. 353 (Domanda di dispensa). - La domanda di
dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente
deve essere presentata al giudice tutelare prima della
prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa
sia sopravvenuta.
Il tutore e' tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio
fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra
persona.».
«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il
tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice
tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per
l'uso del minore, per la economia domestica e per
l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione
di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese
necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare
donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il
novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno
dopo il raggiungimento della maggiore eta';
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di
denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni
possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti
o per ottenere provvedimenti conservativi.».
«Art. 375 (Autorizzazione del tribunale). - Il tutore
non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili
soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi
giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare
concordati.
L'autorizzazione e' data su parere del giudice
tutelare.».
«Art. 376 (Vendita di beni). - Nell'autorizzare la
vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi
all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso
il prezzo minimo.
Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha
stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo,
lo stabilisce il giudice tutelare.».
«Art. 377 (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme
dei precedenti articoli). - Gli atti compiuti senza
osservare le norme dei precedenti articoli possono essere
annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi
eredi o aventi causa.».
«Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore). - Il
tutore e il protutore non possono, neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta
persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore
senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice
tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti
possono essere annullati su istanza delle persone indicate
nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del
protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare
cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.».
«Art. 379 (Gratuita' della tutela). - L'ufficio
tutelare e' gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita'
del patrimonio e le difficolta' dell'amministrazione, puo'
assegnare al tutore un'equa indennita'. Puo' altresi', se
particolari circostanze lo richiedono, sentito il
protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare
nell'amministrazione, sotto la sua personale
responsabilita' da una o piu' persone stipendiate.».
«Art. 380 (Contabilita' dell'amministrazione). - Il
tutore deve tenere regolare contabilita' della sua
amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice
tutelare.
Il giudice puo' sottoporre il conto annuale all'esame
del protutore e di qualche prossimo parente o affine del
minore.».
«Art. 381 (Cauzione). - Il giudice tutelare tenuto
conto della particolare natura ed entita' del patrimonio,
puo' imporre al tutore di prestare una cauzione,
determinandone l'ammontare e le modalita'. Egli puo' anche
liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che
avesse prestata.».
«Art. 382 (Responsabilita' del tutore e del protutore).
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la
diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso
il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri
doveri.
Nella stessa responsabilita' incorre il protutore per
cio' che riguarda i doveri del proprio ufficio.».
«Art. 383 (Esonero dall'ufficio). - Il giudice tutelare
puo' sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora
l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e
vi sia altra persona atta a sostituirlo.».
«Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore). - Il
giudice tutelare puo' rimuovere dall'ufficio il tutore che
si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei
suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di
essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti
anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non puo' rimuovere il tutore se non dopo
averlo sentito o citato; puo' tuttavia sospenderlo
dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono
dilazioni.».
«Art. 385 (Conto finale). - Il tutore che cessa dalle
funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve
presentare nel termine di due mesi il conto finale
dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi puo'
concedere una proroga.».
«Art. 386 (Approvazione del conto). - Il giudice
tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o
emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo
rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare
le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova
nel conto irregolarita' o lacune lo approva; in caso
contrario nega l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia
impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede
l'autorita' giudiziaria nel contraddittorio degli
interessati.».
«Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla
tutela). - Le azioni del minore contro il tutore e quelle
del tutore contro il minore relative alla tutela si
prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore
eta' o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato
dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore
eta' o della morte del minore, il termine decorre dalla
data del provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso.
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano
all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal
conto definitivo.».
«Art. 596 (Incapacita' del tutore e del protutore). -
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona
sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la
nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia
estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo,
quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione.
Questa norma si applica anche al protutore, se il
testamento e' fatto nel tempo in cui egli sostituiva il
tutore.
Sono pero' valide le disposizioni fatte in favore del
tutore o del protutore che e' ascendente, discendente,
fratello, sorella o coniuge del testatore.».
«Art. 599 (Persone interposte). - Le disposizioni
testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate
dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle
anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i
discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se
chiamati congiuntamente con l'incapace.».
«Art. 779 (Donazione a favore del tutore o protutore).
- E' nulla la donazione a favore di chi e' stato tutore o
protutore del donante, se fatta prima che sia stato
approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento
del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 599.».
- Si riporta il testo dell'art. 419 del codice civile:
«Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti
provvisori). - Non si puo' pronunziare l'interdizione o
l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un
consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi
istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i
parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e
assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo'
essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un
curatore provvisorio all'inabilitando.».
- Si riporta il testo dell'art. 388 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 388 (Divieto di convenzioni prima
dell'approvazione del conto). - Nessuna convenzione tra il
tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima
che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della
tutela.
La convenzione puo' essere annullata su istanza del
minore o dei suoi eredi o aventi causa.».