Art. 4. 
                      (Accesso alle tecniche). 
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e'
consentito solo quando sia accertata  l'impossibilita'  di  rimuovere
altrimenti le cause impeditive  della  procreazione  ed  e'  comunque
circoscritto ai casi  di  sterilita'  o  di  infertilita'  inspiegate
documentate da atto  medico  nonche'  ai  casi  di  sterilita'  o  di
infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico. 
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono  applicate
in base ai seguenti principi: 
a) gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado di  invasivita'  tecnico  e  psicologico  piu'  gravoso  per  i
destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita'; 
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 
3. E' vietato il ricorso  a  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita di tipo eterologo.