Art. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e'
consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque
circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di
infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate
in base ai seguenti principi:
a) gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.