Art. 5.
                       (Requisiti soggettivi).
1.  Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono
accedere  alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie
di  maggiorenni  di  sesso  diverso,  coniugate o conviventi, in eta'
potenzialmente fertile, entrambi viventi.