Art. 6.
                        (Consenso informato).
1.  Per  le  finalita'  indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in
ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita  il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui
all'articolo  5  sui  metodi,  sui  problemi bioetici e sui possibili
effetti    collaterali    sanitari    e    psicologici    conseguenti
all'applicazione   delle   tecniche  stesse,  sulle  probabilita'  di
successo  e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche' sulle relative
conseguenze  giuridiche  per la donna, per l'uomo e per il nascituro.
Alla  coppia  deve  essere prospettata la possibilita' di ricorrere a
procedure  di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio
1983,  n.  184,  e  successive  modificazioni,  come alternativa alla
procreazione  medicalmente  assistita.  Le  informazioni  di  cui  al
presente  comma  e  quelle  concernenti il grado di invasivita' delle
tecniche  nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite
per  ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il
formarsi di una volonta' consapevole e consapevolmente espressa.
2.  Alla  coppia  devono  essere  prospettati  con  chiarezza i costi
economici  dell'intera  procedura  qualora  si  tratti  di  strutture
private autorizzate.
3.  La  volonta'  di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione   medicalmente   assistita   e'  espressa  per  iscritto
congiuntamente   al  medico  responsabile  della  struttura,  secondo
modalita'  definite  con decreto dei Ministri della giustizia e della
salute,  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto  1988,  n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge.  Tra  la  manifestazione  della  volonta'  e
l'applicazione   della  tecnica  deve  intercorrere  un  termine  non
inferiore  a  sette  giorni.  La  volonta'  puo'  essere  revocata da
ciascuno  dei  soggetti  indicati  dal presente comma fino al momento
della fecondazione dell'ovulo.
4.  Fatti  salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile  della  struttura  puo'  decidere  di non procedere alla
procreazione  medicalmente  assistita,  esclusivamente  per motivi di
ordine  medico-sanitario.  In  tale  caso  deve  fornire  alla coppia
motivazione scritta di tale decisione.
5.   Ai   richiedenti,  al  momento  di  accedere  alle  tecniche  di
procreazione  medicalmente  assistita,  devono essere esplicitate con
chiarezza  e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
 
          Note all'art. 6:
              -   La  legge  4 maggio  1983,  n.  184.  e  successive
          modificazioni,   concerne:   «Diritto  del  minore  ad  una
          famiglia».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'
          il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».