Art. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanita', e previo parere del Consiglio superiore di sanita',
definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti
l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le
strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre
anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime
procedure di cui al comma 1.