Art. 7.
                           (Linee guida).
1.  Il  Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanita',   e  previo  parere  del  Consiglio  superiore  di  sanita',
definisce,  con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, linee guida contenenti
l'indicazione  delle  procedure  e  delle  tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita.
2.  Le  linee  guida  di  cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le
strutture autorizzate.
3.  Le  linee  guida  sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre
anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime
procedure di cui al comma 1.