Art. 4. Comandante dei corsi di Accademia e Comandante dei corsi di applicazione e speciali 1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia ed il Comandante dei corsi di applicazione e speciali, quali responsabili dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia: a) dirigono le azioni di sviluppo delle qualita' morali, di carattere, etiche e militari degli allievi; b) coordinano lo svolgimento delle attivita' addestrative e ginnico-sportive; c) forniscono elementi di valutazione in ordine alle attivita' addestrative e tecnico-operative svolte; d) seguono l'andamento degli allievi nelle attivita' didattiche e propongono, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno; e) seguono il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del dirigente del servizio sanitario.