Art. 4. 
 
Comandante  dei  corsi  di  Accademia  e  Comandante  dei  corsi   di
                       applicazione e speciali 
 
  1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi  di
Accademia ed il Comandante dei  corsi  di  applicazione  e  speciali,
quali responsabili dell'azione formativa, sulla base delle  direttive
impartite dal Comandante dell'Accademia: 
    a) dirigono le azioni  di  sviluppo  delle  qualita'  morali,  di
carattere, etiche e militari degli allievi; 
    b) coordinano  lo  svolgimento  delle  attivita'  addestrative  e
ginnico-sportive; 
    c) forniscono elementi di valutazione in  ordine  alle  attivita'
addestrative e tecnico-operative svolte; 
    d) seguono l'andamento degli allievi nelle attivita' didattiche e
propongono, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno; 
    e) seguono il profilo sanitario  degli  allievi  e  l'igiene  dei
luoghi  loro  riservati,  promuovendo  l'eventuale   intervento   del
dirigente del servizio sanitario.