Art. 5. Ufficiale superiore dell'Esercito addetto al comando dell'Accademia 1. Per lo svolgimento delle attivita' di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, i comandanti dei corsi si avvalgono della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito addetto al Comando dell'Accademia, il quale partecipa alle esercitazioni militari interne ed esterne. 2. L'Ufficiale dell'Esercito addetto e' posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale puo' essere sentito sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari.