Art. 5. 
 
 Ufficiale superiore dell'Esercito addetto al comando dell'Accademia 
 
  1. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  addestramento  militare
ricomprese nei  corsi  di  formazione,  i  comandanti  dei  corsi  si
avvalgono della collaborazione dell'Ufficiale  dell'Esercito  addetto
al Comando dell'Accademia,  il  quale  partecipa  alle  esercitazioni
militari interne ed esterne. 
  2.  L'Ufficiale  dell'Esercito  addetto  e'  posto   alle   dirette
dipendenze  del  Comandante  dell'Accademia  dal  quale  puo'  essere
sentito sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e  in
materia di regolamenti militari.