Art. 12.
           Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale
  1.  I  redditi  dei  fabbricati  situati  nelle  zone  rurali e non
utilizzabili  ad  abitazione  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto
della  vigente  disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne
sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilita' previsti
dalle  vigenti  norme,  se  concessi  in  locazione dall'imprenditore
agricolo  per  almeno  cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi
per  il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque,
per  non  piu'  di  nove  anni, sono considerati compresi nel reddito
dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.