Art. 7.
               Conservazione dell'integrita' fondiaria
  1.  Dopo  l'articolo  5  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, e' inserito il seguente:
  "Art.  5-bis  (Conservazione dell'integrita' aziendale). 1. Ove non
diversamente  disposto  dalle leggi regionali, per compendio unico si
intende  l'estensione  di  terreno  necessaria  al raggiungimento del
livello  minimo  di  redditivita'  determinato dai piani regionali di
sviluppo  rurale  per  l'erogazione  del  sostegno  agli investimenti
previsti  dai  Regolamenti  (CE)  nn.  1257 e 1260/1999, e successive
modificazioni.
  2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro
che  si  impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a
condurlo  in  qualita'  di  coltivatore  diretto  o  di  imprenditore
agricolo  professionale  per  un  periodo  di  almeno  dieci anni dal
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili
per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
  3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad
un  sesto  in favore della costituzione del compendio unico di cui al
comma  2  spettano  comunque  ai trasferimenti di immobili agricoli e
relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso
di  cui  alla  legge  della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre
2001,  n.  17,  effettuati  tra vivi o mortis causa ad acquirenti che
nell'atto  o  con  dichiarazione  separata  si  impegnino  a condurre
direttamente il maso per dieci anni.
  4.  I  terreni  e  le  relative  pertinenze, compresi i fabbricati,
costituenti  il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili
per  dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo
non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di
morte  o  per  atti  tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita'
deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli
atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri
immobiliari  dai  direttori  degli  uffici competenti. Sono nulli gli
atti  tra  vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto
il frazionamento del compendio unico.
  5.  Possono  essere  costituiti in compendio unico terreni agricoli
anche  non  confinanti  fra  loro  purche'  funzionali  all'esercizio
dell'impresa agricola.
  6.  Qualora  nel  periodo  di  cui  al  comma 4, i beni disponibili
nell'asse  ereditario  non  consentano  la soddisfazione di tutti gli
eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o
dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al
presente   articolo   all'erede   che   la   richieda,  con  addebito
dell'eccedenza.  A  favore degli eredi, per la parte non soddisfatta,
sorge  un  credito  di  valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa
fissa  sui  terreni  caduti in successione, da pagarsi entro due anni
dall'apertura  della  stessa con un tasso d'interesse inferiore di un
punto a quello legale.
  7.  In  caso  di  controversie sul valore da assegnare al compendio
unico  o  relativamente  ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali
presenti  sul  compendio  stesso,  le  parti  possono  richiedere  un
arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di
cui  al  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1°
luglio 2002, n. 743.
  8.  Se  nessuno  degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale,
sono  revocati  i  diritti  agli  aiuti  comunitari  e nazionali, ivi
comprese    l'attribuzione    di    quote    produttive,    assegnati
all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con
decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le
modalita'  per  la  revoca  e  la  riattribuzione dei diritti e delle
quote.
  9.  La  disciplina  di cui al presente articolo si applica anche ai
piani  di  ricomposizione  fondiaria e di riordino fondiario promossi
dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
  10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
  11.  All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito
degli  stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma
2.".
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
          17 maggio  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita'  europea 26 giugno 1999, n. L 160, reca norme sul
          sostegno  allo  sviluppo  rurale da parte del Fondo europeo
          agricolo  di  orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica
          ed abroga taluni regolamenti.
              -  Il  regolamento  (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
          21 giugno  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita'   europea   26 giugno   1999,   n.  L  161,  reca
          disposizioni generali sui Fondi strutturali.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 5-bis, commi 1 e 2,
          della legge 31 gennaio 1994, n. 97:
              "1.   Nei   territori   delle   comunita'  montane,  il
          trasferimento  a  qualsiasi  titolo  di  terreni agricoli a
          coltivatori  diretti  e  ad  imprenditori agricoli a titolo
          principale che si impegnano a costituire un compendio unico
          e  a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci
          anni  dal  trasferimento  e' esente da imposta di registro,
          ipotecaria,  catastale,  di bollo e di ogni altro genere. I
          terreni  e  le  relative pertinenze, compresi i fabbricati,
          costituiti  in  compendio  unico  ed  entro  i limiti della
          superficie  minima  indivisibile  di  cui  al comma 6, sono
          considerati  unita'  indivisibili  per  quindici  anni  dal
          momento  dell'acquisto e per questi anni non possono essere
          frazionati  per effetto di trasferimenti a causa di morte o
          per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono
          essere  compresi  per  intero  nella  porzione  di  uno dei
          coeredi  o nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano
          congiuntamente  l'attribuzione.  Tale disciplina si estende
          anche  ai  piani  di ricomposizione fondiaria e di riordino
          fondiamo  promossi da regioni, province, comuni e comunita'
          montane.
              2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma
          1  sono  dovute,  oltre  alle  imposte  non  pagate  e agli
          interessi,  maggiori  imposte  pari  al  50 per cento delle
          imposte dovute.".
              -   La   legge  della  provincia  autonoma  di  Bolzano
          28 novembre   2001,   n.   17,  pubblicata  sul  bollettino
          ufficiale   della   regione   Trentino-Alto   Adige  n.  51
          dell'11 dicembre  2001,  supplemento  n.  1, reca norme sul
          maso chiuso.
              -  Il  decreto  del Ministro delle politiche agricole e
          forestali   1° luglio   2002,   n.   743,   pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  6 agosto
          2002,  n.  183, reca: "Approvazione della deliberazione del
          commissario  straordinario  dell'AGEA 7 giugno 2002, n. 31,
          concernente  l'istituzione di una Camera arbitrale e di uno
          Sportello  di conciliazione per la risoluzione semplificata
          delle controversie di competenza AGEA".