Art. 7. Conservazione dell'integrita' fondiaria 1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditivita' determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni. 2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto. 3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni. 4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita' deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. 5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purche' funzionali all'esercizio dell'impresa agricola. 6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale. 7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743. 8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote. 9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunita' montane. 10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati. 11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.".
Note all'art. 7: - Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 26 giugno 1999, n. L 160, reca norme sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica ed abroga taluni regolamenti. - Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 26 giugno 1999, n. L 161, reca disposizioni generali sui Fondi strutturali. - Si riporta il testo dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97: "1. Nei territori delle comunita' montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unita' indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiamo promossi da regioni, province, comuni e comunita' montane. 2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.". - La legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 dell'11 dicembre 2001, supplemento n. 1, reca norme sul maso chiuso. - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2002, n. 183, reca: "Approvazione della deliberazione del commissario straordinario dell'AGEA 7 giugno 2002, n. 31, concernente l'istituzione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione per la risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA".