Art. 8.
      Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari
  1.  Gli  assegnatari  dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi
per  il  mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)  sono  equiparati  ai
proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di
riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.
  2.  Alle  operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio
del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali e' stata
presentata  domanda  all'ISMEA  si  applicano  le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
 
          Note all'art. 8:
              -  Il  testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
          817, e' riportato all'art. 2.
              -  Il  testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n.
          590, e' riportato all'art. 2.