Art. 8. Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari 1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti. 2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali e' stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e' riportato all'art. 2. - Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e' riportato all'art. 2.