Art. 9. Ricomposizione fondiaria 1. Sono ridotte della meta' le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini. 2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Note all'art. 9: - Il decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274, reca: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.». - Il testo dell'art. 2188 del codice civile e' riportato all'art. 2.