Art. 9.
                      Ricomposizione fondiaria
  1. Sono ridotte della meta' le imposte dovute per gli atti tra vivi
diretti  a  realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la
permuta di particelle o la rettificazione dei confini.
  2.  Alle  vendite  dei  beni appartenenti al patrimonio immobiliare
pubblico,  eseguite  ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410,  qualora  abbiano  ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione
agricola  e  siano  concluse  con imprenditori agricoli o coltivatori
diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di
cui  all'articolo  2188  e  seguenti  del codice civile si applica la
riduzione   del  cinquanta  per  cento  delle  imposte  di  registro,
ipotecaria, catastale e di bollo.
 
          Note all'art. 9:
              -  Il  decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con
          modificazioni,   nella  legge  23 novembre  2001,  n.  410,
          pubblicata  in Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274,
          reca: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico e di
          sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.».
              -   Il  testo  dell'art.  2188  del  codice  civile  e'
          riportato all'art. 2.