Art. 2 Polizze assicurative 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformita' a quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile. 2. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone. 3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamita' naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato e' ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico e' concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi.
Nota all'art. 2: - L'art. 2135 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di in ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.".