Art. 2
                        Polizze assicurative

  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  lo Stato concede
contributi  sui  premi assicurativi, in conformita' a quanto previsto
dal  punto  11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato  nel  settore  agricolo,  agli  imprenditori  agricoli  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile.
  2.  Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento del
costo   dei   premi  per  contratti  assicurativi  che  prevedono  un
risarcimento  qualora  il  danno  raggiunga  il  20  per  cento della
produzione  nelle  aree  svantaggiate  ed il 30 per cento nelle altre
zone.
  3.  Qualora  contratti  assicurativi  coprono  anche  altre perdite
dovute  ad  avverse  condizioni  atmosferiche  non  assimilabili alle
calamita'  naturali,  di  cui  al  precedente  articolo 1, comma 2, o
perdite  dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato e'
ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.
  4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2005, il contributo pubblico e'
concesso  esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per
ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva
aziendale  all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali sono stabiliti i termini, le
modalita'  e  le  procedure  di  erogazione  del contributo sui premi
assicurativi.
  5.  La  sottoscrizione  delle  polizze assicurative e' volontaria e
puo'  avvenire  in forma collettiva o individuale. Possono deliberare
di  far  ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa
di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi.
 
          Nota all'art. 2:
              - L'art. 2135 del codice civile, cosi' recita:
              "Art.  2135  (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo   chi   esercita  una  delle  seguenti  attivita':
          coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
          animali e attivita' connesse.
              Per  coltivazione  del  fondo,  per  selvicoltura e per
          allevamento  si  intendono le attivita' dirette alla cura e
          allo   sviluppo  di  in  ciclo  biologico  o  di  una  fase
          necessaria  del  ciclo  stesso,  di  carattere  vegetale od
          animale,  che  utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
          bosco o le acque dolci o salmastre o marine.
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal    medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla
          manipolazione,    trasformazione,   commercializzazione   e
          valorizzazione  che  abbiano  ad  oggetto prodotti ottenuti
          prevalentemente  dalla coltivazione del fondo o del bosco o
          dall'allevamento  di  animali, nonche' le attivita' dirette
          alla    fornitura   di   beni   o   di   servizi   mediante
          l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
          dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.".