Art. 3.
           Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione
  1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della
Commissione   europea,   del   27 febbraio   2003,   le   imprese  di
assicurazione  e  di  riassicurazione  possono costituire consorzi di
coassicurazione  e  coriassicurazione  a  condizione  che  i prodotti
assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle
imprese  partecipanti  o per loro conto non rappresentino, in nessuno
dei mercati interessati:
    a) nel caso di consorzi di coassicurazione, piu' del 20 per cento
del mercato rilevante;
    b) nel  caso  dei  consorzi di coriassicurazione, piu' del 25 per
cento del mercato rilevante.
  2.  I  limiti  di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano
nel   caso   di   rischi  coperti  attraverso  tipologie  di  polizze
assicurative   innovative   non  ancora  diffuse  sul  mercato.  Tale
esenzione e' valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data
di costituzione del consorzio.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il  Regolamento  (CE) n. 358/2003 della Commissione,
          del  27 febbraio  2003, relativo all'applicazione dell'art.
          81,  paragrafo  3,  del  trattato  a  talune  categorie  di
          accordi,  decisioni e pratiche concordate nel settore delle
          assicurazioni,  e'  pubblicato  nella  GUCE  n.  L  053 del
          28 febbraio 2003.