Art. 3. Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione 1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati: a) nel caso di consorzi di coassicurazione, piu' del 20 per cento del mercato rilevante; b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, piu' del 25 per cento del mercato rilevante. 2. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione e' valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.
Nota all'art. 3: - Il Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, e' pubblicato nella GUCE n. L 053 del 28 febbraio 2003.