Art. 4.
                 Piano assicurativo agricolo annuale
  1.  L'entita'  del  contributo  pubblico  sui premi assicurativi e'
determinata  attraverso  il  Piano  assicurativo agricolo annuale, di
seguito   denominato:   "Piano  assicurativo",  tenendo  conto  delle
disponibilita'  di  bilancio,  dell'importanza  socio-economica delle
produzioni e del numero di potenziali assicurati.
  2. Il Piano assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni
e  dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca
dati  sui  rischi  agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di
ogni  anno,  con  decreto  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
proposte di una Commissione tecnica costituita, da:
    a)  un  rappresentante  del  Ministero delle politiche agricole e
forestali, che la presiede;
    b)  tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
    c)  un  rappresentate  dell'Istituto  di  servizi  per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA);
    d)  un  rappresentante  per ciascuna Organizzazione professionale
agricola  rappresentata  nel  Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL);
    e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
    f)  un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di
difesa (ASNACODI);
    g)  due  rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese
assicuratrici (ANIA).
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e'
approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e
sono  i nominati i relativi componenti. Ai componenti del commissione
tecnica non compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
  4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo
del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
    a) tipologia di polizza assicurativa;
    b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    c) evento climatico avverso, garanzia;
    d) tipo di coltura e/o strutture.
  5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche:
    a)  i  termini  massimi  di  sottoscrizione  delle polizze per le
diverse produzioni e aree;
    b)  qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un
impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.