Art. 11.
                      Conciliazione monocratica

  1.   Nelle  ipotesi  di  richieste  di  intervento  ispettivo  alla
direzione  provinciale  del  lavoro dalle quali emergano elementi per
una   soluzione   conciliativa   della   controversia,  la  Direzione
provinciale  del lavoro territorialmente competente puo', mediante un
proprio  funzionario,  anche  con  qualifica  ispettiva,  avviare  il
tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
  2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni
o  organizzazioni  sindacali  ovvero  da  professionisti  cui abbiano
conferito specifico mandato.
  3.  In  caso  di  accordo,  al verbale sottoscritto dalle parti non
trovano  applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi
primo, secondo e terzo del codice civile.
  4.  I  versamenti  dei  contributi previdenziali e assicurativi, da
determinarsi   secondo  le  norme  in  vigore,  riferiti  alle  somme
concordate  in  sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo
riconosciuto  dalle parti, nonche' il pagamento delle somme dovute al
lavoratore,   estinguono   il  procedimento  ispettivo.  Al  fine  di
verificare  l'avvenuto  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assicurativi,  le  direzioni  provinciali del lavoro trasmettono agli
enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
  5.  Nella  ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di
entrambe  le  parti  convocate,  attestata  da  apposito  verbale, la
direzione  provinciale  del  lavoro  da'  seguito  agli  accertamenti
ispettivi.
  6.  Analoga  procedura conciliativa puo' aver luogo nel corso della
attivita'  di  vigilanza  qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i
presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale
caso,  acquisito  il  consenso  delle  parti interessate, l'ispettore
informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai
fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La
convocazione  delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14
della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, fino alla conclusione del
procedimento conciliativo.
 
          Note all'art. 11:
              - Il testo dell'art. 2113, commi primo, secondo e terzo
          del codice civile, e' il seguente:
              «Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
          transazioni,  che  hanno per oggetto diritti del prestatore
          di  lavoro  derivanti  da  disposizioni  inderogabili della
          legge  e  dei  contratti o accordi collettivi concernenti i
          rapporti  di  cui  all'art.  409  del  codice  di procedura
          civile, non sono valide.
              L'impugnazione   deve   essere   proposta,  a  pena  di
          decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  data di cessazione del
          rapporto  o  dalla data della rinunzia o della transazione,
          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
              Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
          possono  essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
          stragiudiziale,  del  lavoratore  idoneo a renderne nota la
          volonta'.».
              -  Il  testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981,
          n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
              «Art.    14   (Contestazione   e   notificazione). - La
          violazione,  quando  e'  possibile,  deve essere contestata
          immediatamente  tanto  al  trasgressore quanto alla persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa.
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o  per  alcune delle persone indicate nel comma precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il   termine   di  novanta  giorni  e  a  quelli  residenti
          all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta giorni
          dall'accertamento.
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita'  competente  con provvedimento dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione.
              Per  la  forma  della  contestazione  immediata o della
          notificazione  si  applicano le disposizioni previste dalle
          leggi  vigenti.  In  ogni caso la notificazione puo' essere
          effettuata,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura     civile,     anche     da    un    funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la  notificazione  non puo' essere eseguita in mani proprie
          del   destinatario,  si  osservano  le  modalita'  previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
              Per  i  residenti  all'estero, qualora la residenza, la
          dimora  o  il  domicilio non siano noti, la notifica non e'
          obbligatoria  e  resta  salva  la facolta' del pagamento in
          misura  ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
              L'obbligazione   di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione  si estingue per la persona nei cui confronti e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».