Art. 7.
                              Vigilanza
  1. Il personale ispettivo ha compiti di:

    a) vigilare  sull'esecuzione  di  tutte  le  leggi  in materia di
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
di  tutela  dei  rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque
sia   prestata   attivita'  di  lavoro  a  prescindere  dallo  schema
contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
    b) vigilare  sulla  corretta applicazione dei contratti e accordi
collettivi di lavoro;
    c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle
leggi  sulla  cui  applicazione  esso  deve  vigilare, anche ai sensi
dell'articolo 8;
    d) vigilare  sul  funzionamento  delle  attivita' previdenziali e
assistenziali   a   favore  dei  prestatori  d'opera  compiute  dalle
associazioni  professionali,  da  altri  enti  pubblici e da privati,
escluse  le  istituzioni  esercitate  direttamente dallo Stato, dalle
province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
    e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    f) compiere   le   funzioni  che  a  esso  vengono  demandate  da
disposizioni  legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.