Art. 8.
                      Prevenzione e promozione

  1.  Le  direzioni  regionali  e provinciali del lavoro organizzano,
mediante  il  proprio  personale  ispettivo,  eventualmente  anche in
concorso  con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per
la  emersione  del  lavoro  non  regolare, attivita' di prevenzione e
promozione,  su  questioni  di  ordine  generale,  presso i datori di
lavoro,   finalizzata   al   rispetto   della  normativa  in  materia
lavoristica   e   previdenziale,  con  particolare  riferimento  alle
questioni   di   maggior  rilevanza  sociale,  nonche'  alle  novita'
legislative   e   interpretative.  Durante  lo  svolgimento  di  tali
attivita'  il  personale  ispettivo  non  esercita le funzioni di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2.
  2.   Qualora   nel   corso   della   attivita'  ispettiva  di  tipo
istituzionale  emergano  profili  di  inosservanza  o di non corretta
applicazione   della   normativa   di   cui  sopra,  con  particolare
riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua
l'adozione   di   sanzioni  penali  o  amministrative,  il  personale
ispettivo  fornisce  indicazioni  operative  sulle  modalita'  per la
corretta attuazione della predetta normativa.
  3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del
lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti,
datori  di  lavoro  e  associazioni,  attivita'  di  informazione  ed
aggiornamento,  da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti,
mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione e'
definito  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali  da  adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  4.  La  direzione  provinciale  del  lavoro,  sentiti gli organismi
preposti,  sulla  base  di  direttive del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei
vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai
sensi  degli  articoli  75  e  seguenti,  del  decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
  5.  Le  attivita'  di  cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte,
secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel
rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Il  testo  degli  articoli 75 e seguenti del decreto
          legislativo  10 settembre  2003,  n.  276 (Attuazione delle
          deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
          cui  alla  legge  14 febbraio  2003, n. 30), costituisce il
          Titolo  VIII  (Procedure  di  certificazione)  del  decreto
          legislativo  stesso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          159/L del 9 ottobre 2003.