Art. 5.
  1.  Le  disposizioni  del  presente  capo si applicano ai materiali
costituenti  le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori
utilizzati  negli  impianti  fissi  di captazione, di trattamento, di
adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
  2.  Possono  essere utilizzati a contatto con le acque destinate al
consumo umano esclusivamente:
    a) i  metalli, le loro leghe ed i rivestimenti metallici elencati
nell'allegato  I  del  presente  regolamento a condizione che la loro
composizione  ed  i  livelli  di  impurezze ammesse rispettino quanto
previsto nello stesso allegato;
    b) i  materiali  a  base di leganti idraulici, compresi quelli in
cui  sono contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati, le
ceramiche  ed  il  vetro,  a condizione che la loro composizione ed i
livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato
II del presente regolamento;
    c) le  materie  plastiche,  le  gomme  naturali  e  sintetiche  a
condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse
rispettino   quanto   previsto   nell'allegato   III   del   presente
regolamento.
  3.  Qualora vi sia l'autorizzazione di uno Stato membro dell'Unione
europea  o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo,
materiali  e sostanze chimiche non previste dagli allegati I, II, III
del  presente  regolamento  possono essere impiegati a condizione che
sia  stata  effettuata una valutazione igienico-sanitaria da parte di
un  organismo  tecnico-scientifico riconosciuto dallo Stato membro. I
criteri  di  valutazione  utilizzati dallo Stato membro devono essere
comparabili  con quelli dell'articolo 6 del presente regolamento e la
procedura di valutazione deve figurare in una pubblicazione ufficiale
accessibile a tutti gli interessati.