Art. 5. 
  1. Le disposizioni del presente  capo  si  applicano  ai  materiali
costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli  accessori
utilizzati negli impianti fissi di  captazione,  di  trattamento,  di
adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano. 
  2. Possono essere utilizzati a contatto con le acque  destinate  al
consumo umano esclusivamente: 
    a) i metalli, le loro leghe ed i rivestimenti metallici  elencati
nell'allegato I del presente regolamento a  condizione  che  la  loro
composizione ed i livelli  di  impurezze  ammesse  rispettino  quanto
previsto nello stesso allegato; 
    b) i materiali a base di leganti idraulici,  compresi  quelli  in
cui sono contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati,  le
ceramiche ed il vetro, a condizione che la  loro  composizione  ed  i
livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato
II del presente regolamento; 
    c) le  materie  plastiche,  le  gomme  naturali  e  sintetiche  a
condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse
rispettino   quanto   previsto   nell'allegato   III   del   presente
regolamento. 
  3. Qualora vi sia l'autorizzazione di uno Stato membro  dell'Unione
europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico  europeo,
materiali e sostanze chimiche non previste dagli allegati I, II,  III
del presente regolamento possono essere impiegati  a  condizione  che
sia stata effettuata una valutazione igienico-sanitaria da  parte  di
un organismo tecnico-scientifico riconosciuto dallo Stato  membro.  I
criteri di valutazione utilizzati dallo Stato  membro  devono  essere
comparabili con quelli dell'articolo 6 del presente regolamento e  la
procedura di valutazione deve figurare in una pubblicazione ufficiale
accessibile a tutti gli interessati.