Art. 5.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai materiali
costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori
utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di
adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
2. Possono essere utilizzati a contatto con le acque destinate al
consumo umano esclusivamente:
a) i metalli, le loro leghe ed i rivestimenti metallici elencati
nell'allegato I del presente regolamento a condizione che la loro
composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto
previsto nello stesso allegato;
b) i materiali a base di leganti idraulici, compresi quelli in
cui sono contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati, le
ceramiche ed il vetro, a condizione che la loro composizione ed i
livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato
II del presente regolamento;
c) le materie plastiche, le gomme naturali e sintetiche a
condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse
rispettino quanto previsto nell'allegato III del presente
regolamento.
3. Qualora vi sia l'autorizzazione di uno Stato membro dell'Unione
europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo,
materiali e sostanze chimiche non previste dagli allegati I, II, III
del presente regolamento possono essere impiegati a condizione che
sia stata effettuata una valutazione igienico-sanitaria da parte di
un organismo tecnico-scientifico riconosciuto dallo Stato membro. I
criteri di valutazione utilizzati dallo Stato membro devono essere
comparabili con quelli dell'articolo 6 del presente regolamento e la
procedura di valutazione deve figurare in una pubblicazione ufficiale
accessibile a tutti gli interessati.