Art. 6.
  1.  Le richieste di autorizzazione d'impiego per un nuovo materiale
od  un  nuovo  costituente,  previste  dall'allegato  IV  al presente
regolamento  e comportanti la modifica o l'ampliamento degli allegati
I,  II,  III,  sono  trasmesse  al  Ministero della salute, corredate
dell'apposito dossier recante le informazioni richieste dall'allegato
IV.   Per   la   valutazione  igienico-sanitaria  dei  rischi  che  i
costituenti  utilizzati  per  la  fabbricazione  dei  prodotti finiti
stessi  possono  comportare  per la salute, il Ministero della salute
acquisisce  il  parere  del  Consiglio  superiore  della  sanita'. Le
valutazioni sono effettuate considerando:
    a) la   potenziale   funzione  tecnologica  dei  costituenti  nei
prodotti finiti;
    b) la  composizione  del  prodotto  finito  e  le caratteristiche
tossicologiche  dei  costituenti utilizzati per la sua fabbricazione,
nonche' le sostanze suscettibili di migrare;
    c) gli    eventuali    effetti    del   prodotto   finito   sulle
caratteristiche  organolettiche  fisiche,  chimiche e microbiologiche
dell'acqua posta al suo contatto.