Art. 6. 
  1. Le richieste di autorizzazione d'impiego per un nuovo  materiale
od un  nuovo  costituente,  previste  dall'allegato  IV  al  presente
regolamento e comportanti la modifica o l'ampliamento degli  allegati
I, II, III, sono  trasmesse  al  Ministero  della  salute,  corredate
dell'apposito dossier recante le informazioni richieste dall'allegato
IV.  Per  la  valutazione  igienico-sanitaria  dei   rischi   che   i
costituenti utilizzati  per  la  fabbricazione  dei  prodotti  finiti
stessi possono comportare per la salute, il  Ministero  della  salute
acquisisce il  parere  del  Consiglio  superiore  della  sanita'.  Le
valutazioni sono effettuate considerando: 
    a)  la  potenziale  funzione  tecnologica  dei  costituenti   nei
prodotti finiti; 
    b) la composizione  del  prodotto  finito  e  le  caratteristiche
tossicologiche dei costituenti utilizzati per la  sua  fabbricazione,
nonche' le sostanze suscettibili di migrare; 
    c)   gli   eventuali   effetti   del   prodotto   finito    sulle
caratteristiche organolettiche fisiche,  chimiche  e  microbiologiche
dell'acqua posta al suo contatto.