Art. 6.
1. Le richieste di autorizzazione d'impiego per un nuovo materiale
od un nuovo costituente, previste dall'allegato IV al presente
regolamento e comportanti la modifica o l'ampliamento degli allegati
I, II, III, sono trasmesse al Ministero della salute, corredate
dell'apposito dossier recante le informazioni richieste dall'allegato
IV. Per la valutazione igienico-sanitaria dei rischi che i
costituenti utilizzati per la fabbricazione dei prodotti finiti
stessi possono comportare per la salute, il Ministero della salute
acquisisce il parere del Consiglio superiore della sanita'. Le
valutazioni sono effettuate considerando:
a) la potenziale funzione tecnologica dei costituenti nei
prodotti finiti;
b) la composizione del prodotto finito e le caratteristiche
tossicologiche dei costituenti utilizzati per la sua fabbricazione,
nonche' le sostanze suscettibili di migrare;
c) gli eventuali effetti del prodotto finito sulle
caratteristiche organolettiche fisiche, chimiche e microbiologiche
dell'acqua posta al suo contatto.