Art. 7. 
  1. In applicazione dell'articolo 6  del  presente  regolamento,  il
parere del Consiglio Superiore di Sanita', indica, ove necessario, la
concentrazione   massima   nel   prodotto   finito   delle   sostanze
suscettibili di  migrare  nell'acqua,  nonche'  i  valori  limite  di
cessione delle stesse da rispettare nell'acqua posta a  contatto  con
il  prodotto  finito  medesimo.  Qualora  il  parere  del   Consiglio
Superiore  di  Sanita'  sia  favorevole  alla  richiesta  di  cui  al
precedente articolo 6, il nuovo materiale o nuovo  costituente  viene
inserito  nel  rispettivo  allegato,  mediante  aggiornamento   dello
stesso, effettuato con le stesse modalita'  previste  per  l'adozione
del presente regolamento. In caso di  parere  negativo,  questo  deve
essere motivato e comunicato all'interessato.