Art. 7.
  1.  In  applicazione  dell'articolo  6 del presente regolamento, il
parere del Consiglio Superiore di Sanita', indica, ove necessario, la
concentrazione   massima   nel   prodotto   finito   delle   sostanze
suscettibili  di  migrare  nell'acqua,  nonche'  i  valori  limite di
cessione  delle  stesse da rispettare nell'acqua posta a contatto con
il   prodotto  finito  medesimo.  Qualora  il  parere  del  Consiglio
Superiore  di  Sanita'  sia  favorevole  alla  richiesta  di  cui  al
precedente  articolo  6, il nuovo materiale o nuovo costituente viene
inserito   nel  rispettivo  allegato,  mediante  aggiornamento  dello
stesso,  effettuato  con  le stesse modalita' previste per l'adozione
del  presente  regolamento.  In  caso di parere negativo, questo deve
essere motivato e comunicato all'interessato.