Art. 8. 
  1. Udito il parere del Consiglio Superiore di Sanita', il  Ministro
della salute con proprio decreto di concerto con  il  Ministro  delle
attivita' produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio, determina, quando necessario, le sostanze e/o i materiali
da sottoporre ad esami per la valutazione di eventuali effetti  sulle
caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche  e  microbiologiche
dell'acqua posta con essi in contatto. Con il medesimo  decreto  sono
definite, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo  2  del
presente  regolamento,  le  analisi  da  effettuare  nell'ambito  dei
suddetti esami ed i limiti di migrazione corrispondenti nell'acqua.