Art. 4.
                   (Requisiti per il reclutamento)
1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b)  eta'  non  inferiore  a  diciotto anni compiuti e non superiore a
venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e)  assenza  di  sentenze  penali  di condanna ovvero di procedimenti
penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni,  di  provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o
d'ufficio,    da   precedenti   arruolamenti,   ad   esclusione   dei
proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f)  idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per  l'impiego  nelle  Forze
armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
g)  esito  negativo  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni   pubbliche»,   e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 106 del
          9 maggio 2001. Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6:
              «Art.   35   (Reclutamento   del  personale).  -  1.-5.
          (Omissis).
              6.  Ai  fini  delle  assunzioni  di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.   26  della  legge  1° febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni».