Art. 8.
                       (Trattamento economico)
1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di  un  anno  e  in  rafferma  annuale,  di  cui al presente capo, e'
corrisposta  una  paga  netta  giornaliera  determinata  nelle misure
percentuali,  previste  dalla tabella B allegata alla presente legge,
riferite  al  valore  giornaliero  dello  stipendio  iniziale lordo e
dell'indennita'  integrativa  speciale  costituenti  la  retribuzione
mensile  del  grado  iniziale  dei  volontari  di  truppa in servizio
permanente.