Art. 9.
               (Incentivi per favorire il reclutamento
             di personale volontario nelle zone tipiche
                       di reclutamento alpino)
1.  Gli  aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti
nelle  zone  dell'arco  alpino  e  nelle  altre  regioni  tipiche  di
reclutamento  alpino  sono  destinati,  a domanda, ai reparti alpini,
fino  al  completamento  dell'organico.  E' assicurata, senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto
alpino  in  ciascuna  delle  regioni  tipiche  di  reclutamento,  con
priorita',  in  fase  di  prima  attuazione,  alle  regioni dell'arco
alpino.
2.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini e'
attribuito,  in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo
8, un assegno mensile di cinquanta euro.