Art. 10. Direttore generale 1. L'incarico di Direttore generale e' conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera a), della legge di riferimento a persona in possesso di diploma di laurea specialistica, con qualificata e documentata competenza ed esperienza sia sul piano tecnico-scientifico nel settore dei farmaci, sia in materia gestionale e manageriale. 2. Il Direttore generale e' il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha tutti i poteri di gestione dell'Agenzia e ne dirige l'attivita', emanando i provvedimenti che non siano attribuiti agli altri organi della stessa. E' responsabile del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, commi 2 e 3 del presente regolamento. Il Direttore generale in particolare: a) predispone e propone per la deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione: i) programmi triennali e annuali di attivita' dell'Agenzia accompagnati dai rispettivi documenti di bilancio previsionale e di rendicontazione; ii) gli schemi di regolamenti interni necessari per assicurare il funzionamento dell'Agenzia; iii) la dotazione organica complessiva e la ripartizione tra le aree funzionali delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie; b) stipula la convenzione di cui al precedente articolo 4, comma 3 del presente regolamento; c) definisce gli obiettivi delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali, ne stabilisce i livelli di responsabilita' ed attua le modalita' di incentivazione economica per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati; d) attua la ripartizione tra gli uffici di direzione generale delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie; e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilita' di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali; f) attua le misure idonee ad assicurare le funzioni di cui all'articolo 48, comma 5, lettere a), b), g), h), i) ed l) della legge di riferimento; g) redige i periodici rapporti informativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del presente regolamento, li sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e li trasmette al Ministro della salute; h) propone al Consiglio di amministrazione l'elenco degli esperti e dei consulenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i) del presente regolamento; i) mantiene i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'EMEA e gli altri Organismi internazionali. 3. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione esprimendo parere consultivo sui provvedimenti da adottare ed informando i consiglieri sulle attivita' compiute e le iniziative adottate. 4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore generale e' sostituito da altro dirigente da lui designato. 5. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale e' disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Ministro della salute. Esso ha una durata di cinque anni ed e' rinnovabile.