Art. 10. 
 
                         Direttore generale 
 
  1. L'incarico di Direttore generale  e'  conferito  in  conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera a),  della
legge di riferimento a persona  in  possesso  di  diploma  di  laurea
specialistica, con qualificata e documentata competenza ed esperienza
sia sul piano tecnico-scientifico nel settore  dei  farmaci,  sia  in
materia gestionale e manageriale. 
  2. Il Direttore generale e' il legale rappresentante  dell'Agenzia.
Egli  ha  tutti  i  poteri  di  gestione  dell'Agenzia  e  ne  dirige
l'attivita', emanando i provvedimenti che non siano  attribuiti  agli
altri organi della stessa.  E'  responsabile  del  conseguimento  dei
risultati fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e  dell'articolo
4, commi 2 e 3 del presente regolamento.  Il  Direttore  generale  in
particolare: 
    a) predispone  e  propone  per  la  deliberazione  da  parte  del
Consiglio di amministrazione: 
      i) programmi triennali  e  annuali  di  attivita'  dell'Agenzia
accompagnati dai rispettivi documenti di bilancio previsionale  e  di
rendicontazione; 
      ii) gli schemi di regolamenti interni necessari per  assicurare
il funzionamento dell'Agenzia; 
      iii) la dotazione organica complessiva e la ripartizione tra le
aree  funzionali  delle  relative   risorse   umane,   materiali   ed
economico-finanziarie; 
    b) stipula la convenzione di cui al precedente articolo 4,  comma
3 del presente regolamento; 
    c) definisce gli obiettivi delle aree funzionali e  degli  uffici
dirigenziali, ne stabilisce i livelli di responsabilita' ed attua  le
modalita' di incentivazione  economica  per  il  conseguimento  degli
obiettivi e dei risultati; 
    d) attua la ripartizione tra gli  uffici  di  direzione  generale
delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie; 
    e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e  gli  atti
di  gestione  necessari  per   il   conseguimento   degli   obiettivi
dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilita'
di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici
dirigenziali; 
    f) attua le misure  idonee  ad  assicurare  le  funzioni  di  cui
all'articolo 48, comma 5, lettere a), b), g),  h),  i)  ed  l)  della
legge di riferimento; 
    g) redige i periodici rapporti informativi di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera  d),  del  presente  regolamento,  li  sottopone  al
Consiglio di amministrazione per l'approvazione  e  li  trasmette  al
Ministro della salute; 
    h) propone al Consiglio di amministrazione l'elenco degli esperti
e dei consulenti di cui all'articolo  6,  comma  3,  lettera  i)  del
presente regolamento; 
    i) mantiene i rapporti con le  Agenzie  degli  altri  Paesi,  con
l'EMEA e gli altri Organismi internazionali. 
  3. Il Direttore generale partecipa alle  sedute  del  Consiglio  di
amministrazione esprimendo parere  consultivo  sui  provvedimenti  da
adottare ed informando i consiglieri sulle attivita'  compiute  e  le
iniziative adottate. 
  4. In caso di assenza o di  impedimento  temporaneo,  il  Direttore
generale e' sostituito da altro dirigente da lui designato. 
  5. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale  e'
disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato  stipulato
con il Ministro della salute. Esso ha una durata di cinque anni ed e'
rinnovabile.