Art. 11. 
 
     Revoca, decadenza e incompatibilita' del Direttore generale 
 
  1. Con la stessa procedura prevista  per  la  nomina  il  Direttore
generale dell'Agenzia puo' essere revocato dall'incarico dal Ministro
della   salute   per    comprovate    irregolarita'    nell'esercizio
dell'attivita' svolta, per i risultati negativi della gestione o  per
il mancato raggiungimento degli obiettivi a lui  affidati  o  per  il
mancato rispetto dei doveri informativi di cui all'articolo 10, comma
2, lettera g) del presente regolamento. 
  2. Non puo' essere nominato Direttore generale e se nominato decade
dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il  fallito  o  chi  e'
stato condannato  ad  una  pena  che  comporta  l'interdizione  anche
temporanea da pubblici uffici o l'incapacita'  di  esercitare  uffici
direttivi. 
  3. Il rapporto di lavoro del  Direttore  generale  e'  esclusivo  e
comporta  il  divieto  di  svolgere  altre  attivita'   professionali
pubbliche e private, anche occasionali.