Art. 11. Revoca, decadenza e incompatibilita' del Direttore generale 1. Con la stessa procedura prevista per la nomina il Direttore generale dell'Agenzia puo' essere revocato dall'incarico dal Ministro della salute per comprovate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' svolta, per i risultati negativi della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi a lui affidati o per il mancato rispetto dei doveri informativi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g) del presente regolamento. 2. Non puo' essere nominato Direttore generale e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacita' di esercitare uffici direttivi. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attivita' professionali pubbliche e private, anche occasionali.