Art. 12. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori e' costituito in conformita' alle disposizioni contenute all'articolo 48, comma 4, della legge di riferimento, dura in carica cinque anni ed e' composto dal Presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un componente designato dal Ministro della salute e da uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni. 2. Il Collegio dei revisori svolge il controllo sull'attivita' dell'Agenzia a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili. Al Collegio compete, altresi', il controllo contabile dell'Agenzia. 3. I revisori dei conti devono garantire la riservatezza dei fatti e dei documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d'ufficio. 4. Il Collegio dei revisori dei conti ha accesso agli atti e ai documenti dell'Agenzia ed i suoi componenti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 5. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sara' stabilito il compenso da corrispondere al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori.