Art. 12.

                   Collegio dei revisori dei conti

  1.  Il  Collegio  dei  revisori  e'  costituito in conformita' alle
disposizioni  contenute  all'articolo 48,  comma  4,  della  legge di
riferimento,   dura   in  carica  cinque  anni  ed  e'  composto  dal
Presidente,  designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da
un  componente designato dal Ministro della salute e da uno designato
dalla Conferenza Stato-Regioni.
  2.  Il  Collegio  dei  revisori  svolge il controllo sull'attivita'
dell'Agenzia a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile
in  quanto  applicabili.  Al Collegio compete, altresi', il controllo
contabile dell'Agenzia.
  3.  I revisori dei conti devono garantire la riservatezza dei fatti
e dei documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d'ufficio.
  4.  Il  Collegio  dei  revisori dei conti ha accesso agli atti e ai
documenti  dell'Agenzia ed i suoi componenti possono partecipare alle
sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
  5.  Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sara' stabilito il compenso
da  corrispondere  al  Presidente  e  ai  componenti del Collegio dei
revisori.