Art. 13.

          Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

  1.  Il Collegio dei revisori dei conti e' convocato dal Presidente,
anche   su  richiesta  dei  componenti,  ogni  qualvolta  lo  ritenga
necessario e, comunque, almeno ogni trimestre.
  2.  Le  deliberazioni  del  Collegio  sono  assunte  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a
fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
  3.   Delle   sedute  del  Collegio  e'  redatto  apposito  verbale,
sottoscritto  dagli  intervenuti,  che viene trascritto nel libro dei
verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.