Art. 14.

Durata,  incompatibilita' e decadenza dei componenti del Collegio dei
                         revisori dei conti

  1.  I  componenti  del  Collegio  dei  revisori dei conti durano in
carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
  2.  Non  possono essere nominati e se nominati decadono, coloro che
si  trovano  nelle  condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, del
presente  regolamento,  il  coniuge,  i  parenti  e  gli affini degli
amministratori entro il quarto grado.
  3.  Viene  dichiarato  decaduto  dal Ministro della salute, sentita
l'Amministrazione  designante,  il  componente del Collegio che viola
gli  obblighi  di cui al precedente articolo 12, comma 3, ovvero che,
senza  giustificato  motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive
del Collegio.
  4.  In  caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un componente,
si provvede alla nomina per ricostituire il Collegio con la procedura
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del presente regolamento.