Art. 15. Casi particolari di scioglimento degli Organi 1. Il Ministro della salute puo', con provvedimento motivato, disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Agenzia per manifesta incapacita' di perseguire gli scopi assegnati all'Agenzia, anche con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario nel settore dell'assistenza farmaceutica, cosi' come previsto all'articolo 48, comma 13, della legge di riferimento, o in caso di manifesta impossibilita' di funzionamento degli Organi o per gravi motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati.